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Rivalutazione terreni, correzione della dichiarazione per rimediare all’omissione in Redditi

L’omessa indicazione nei quadri RM o RT

di Alfredo Calvano e Attilio Calvano

La domanda

Nell’anno 2019 mi sono avvalso della rivalutazione dei terreni edificabili (perizia giurata e versamento dell’imposta sostitutiva del 10%). A seguito della cessione di alcuni dei predetti terreni rivalutati ho indicato, nel quadro RM - sezione II - della relativa dichiarazione dei redditi, in unico rigo, le plusvalenze relative ai terreni ceduti e, nella successiva sezione X dello stesso quadro, sempre in unico rigo, il valore rivalutato e l’imposta versata con riferimento alle sole aree cedute nel 2019. Ritengo invece che nella sezione X avrei dovuto indicare valori ed imposte di tutte le aree rivalutate, comprese quelle non ancora cedute, peraltro con elencazione analitica dei singoli terreni rivalutati (sedici particelle). In questo caso, come rimediare per evitare di incorrere in sanzioni? L’eventuale dichiarazione integrativa potrebbe essere limitata al solo quadro RM oppure è necessario riproporre l’intera dichiarazione dei redditi 2019?

L’omessa indicazione nei pertinenti quadri (RM o RT) del modello Redditi Pf dei valori riferiti alla rivalutazione del costo o del valore di acquisto dei terreni, nonché di strumenti finanziari di cui agli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e successive proroghe, costituisce una violazione formale, alla quale si rendono applicabili le sanzioni previste dal comma 1, dell’articolo 8 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (con un minimo di euro 250 euro fino ad un massimo di 2.000 euro); tuttavia, restano in ogni caso impregiudicati gli effetti della rivalutazione (circolari 20/E/2016 e 1/E/2013, paragrafo 4.3) in quanto essa si perfeziona con il versamento dell’intero importo dell’imposta sostitutiva dovuta, ovvero, in caso di pagamento rateale, con il versamento della prima rata. Inoltre, il contribuente può avvalersi immediatamente del nuovo valore di acquisto ai fini della determinazione delle plusvalenze di cui all’articolo 67 del Testo unico delle imposte sui redditi, Dpr 917/1986. Pertanto, si ritiene che la presentazione di una dichiarazione integrativa, per rimediare alla considerata irregolarità formale, possa anche non essere presa in considerazione. In ogni caso, in ipotesi di ravvedimento, la dichiarazione dovrà essere nuovamente compilata nella sua interezza, con la modifica integrativa soltanto dei dati che riguardano il quadro RM ed occorre nel contempo provvedere al versamento della sanzione nella misura ridotta, pari nel caso specifico ad 1/8 del minimo (articolo 13 Dlgs 472/1997).

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