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Rivalutazione terreni e partecipazioni: scade il 16 il termine per redazione e giuramento della perizia

Si chiude tra poco l’ennesima riapertura dei termini per rideterminare i valori delle partecipazioni in società non quotate e dei terreni

di Federico Gavioli

Scade lunedì 16 novembre, poiché il 15 cade di domenica, il termine per la redazione e giuramento della perizia asseverata per effetto della disposizione contenuta nel Dl 34/2020, il cosiddetto decreto Rilancio.

L’articolo 137 di questo decreto, infatti, tra le molte novità fiscali contenute, finalizzate a fronteggiare l’emergenza sanitaria Covid-19, ha disposto l’ennesima riapertura dei termini per rideterminare i valori delle partecipazioni in società non quotate e dei terreni (sia agricoli sia edificabili) posseduti alla data del 1° luglio 2020, sulla base di una perizia giurata di stima, a condizione che il valore così rideterminato sia assoggettato a un’imposta sostitutiva.

La perizia doveva essere redatta e giurata davanti a un notaio o, in alternativa, presso gli uffici del giudice di Pace o presso la cancelleria del Tribunale entro il prossimo 16 novembre.

Chi sono i soggetti che possono redigere la perizia
La perizia deve essere redatta:

- da soggetti iscritti all’albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali nonché nell’elenco dei revisori contabili, per la rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati;

- da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, degli agrotecnici, dei periti agrari, dei periti industriali edili, nonché da periti regolarmente iscritti alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi del testo unico di cui al Rd 2011/1934, per la rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola.

La perizia, unitamente ai dati identificativi del suo estensore e al codice fiscale del titolare del bene periziato, nonché alle ricevute di versamento dell’imposta sostitutiva, deve essere conservata dal contribuente ed esibita o trasmessa a richiesta dell’Amministrazione finanziaria.

Versamento dell’imposta
Il valore di perizia deve essere assoggettato a imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, pari all’11%, da versare tramite Mod. F24 (codice tributo 8055 per le partecipazioni e 8056 per i terreni), in unica soluzione entro il 16 novembre 2020, oppure in 3 rate annuali di pari importo a partire da tale data. Sulle rate successive alla prima si applicano gli interessi pari al 3% annuo.

La rivalutazione si perfeziona con il versamento dell’intera imposta sostitutiva o della prima rata. Coloro che vogliono rivalutare dei terreni e/o partecipazioni che sono già stati rivalutati in base a leggi precedenti, possono alternativamente:

- non versare le rate ancora dovute e detrarre quanto già versato dall’imposta sostitutiva dovuta per la nuova rivalutazione;

- chiedere il rimborso entro 48 mesi dal versamento dell’intera imposta o della prima rata relativa all’ultima rivalutazione effettuata.