Imposte

Rivalutazione terreni, stop alla rettifica della plusvalenza con la vendita a un valore più basso

La circolare 1/E/2021 prende atto della posizione espressa dalle Sezioni Unite. Confermata l’impossibilità di rivalutare le partecipazioni in società quotate all’Aim

Stop alla rettifica della plusvalenza basata sul costo storico se il terreno è venduto a un prezzo più basso rispetto al valore indicato in perizia al momento della rivalutazione. L’agenzia delle Entrate con la circolare 1/E/2021 prende atto dell’orientamento giurisprudenziale affermato dalla Cassazione a Sezioni Unite con le sentenze 2321 e 2322 del 2020 e ritiene superate le indicazioni fornite dai precedenti documenti di prassi.

La circolare 1/E/2021 sottolinea come a fondamento della decisione le Sezioni Unite abbiano posto « la circostanza che non è ravvisabile alcun aggancio normativo da cui poter desumere l'esistenza di un obbligo del contribuente di allegazione del valore normale minimo di riferimento periziato e/o di fissazione del corrispettivo nel medesimo valore». Mentre in capo all'Amministrazione permane il potere di compiere le opportune verifiche per evitare l'occultamento della base imponibile con riguardo alle imposte sui trasferimenti, come hanno avuto modo di evidenziare le stesse Sezioni Unite secondo cui «deve (…) ammettersi senz'altro che l'Amministrazione possa richiedere alle parti contraenti (…) il pagamento delle imposte di trasferimento rettificando il prezzo di vendita inferiore indicato nell'atto di trasferimento e contestando il pagamento delle imposte d'atto sulla base del valore a suo tempo periziato».

Partecipazioni detenute in regime di comunione dei beni

Tra gli altri chiarimenti della circolare 1/E c’è quello che nel caso in cui si intenda rideterminare l'intera quota di partecipazione, entrambi i coniugi devono procedere con il versamento dell'imposta sostitutiva per la quota a ciascuno imputabile. Quindi, tenuto conto che ai fini civilistici ciascun coniuge può disporre della propria quota, resta ferma la possibilità per ciascuno di essi di rideterminare esclusivamente il valore della partecipazione a lui riferibile.

Ancora una chiusura per le quotate all’Aim

La circolare 1/E/2021 ribadisce la posizione dell’Agenzia sulla non ammissibilità della rivalutazione della partecipazione in una società aderente all’Aim perché «tale sistema multilaterale di negoziazione» deve necessariamente essere ricondotto ad un mercato regolamentato e, conseguentemente, non sia possibile procedere alla rideterminazione del valore delle azioni in esso negoziate.

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