Adempimenti

Rivalutazioni del 2020: sostitutive e dati civilistici da indicare nel modello Redditi

L’efficacia fiscale transita dal quadro RQ ma l’impatto si estende ai quadri RS e RV. Per le società con esercizio a cavallo 2019-2020 difficoltà nell’uso dei vecchi modelli

Rivalutazione e riallineamento sbarcano nel modello Redditi 2021. Le imprese che hanno scelto una delle discipline speciali varate nel 2020 devono gestire l’operazione tenendo conto delle implicazioni dichiarative, che non sempre sono di immediata soluzione. Vediamo alcuni aspetti riferiti alle società di capitali.

La scelta di attribuire efficacia fiscale alla rivalutazione o al riallineamento del valore dei beni d’impresa transita dalla compilazione del quadro RQ. Nelle specifiche sezioni si liquida sia l’imposta dovuta per il riconoscimento del maggior valore fiscale sui beni rivalutati (3%), sia l’eventuale imposta dovuta per l’affrancamento della riserva in sospensione (10%). I soggetti del comparto alberghiero o termale che hanno fatto accesso alla rivalutazione gratuita (ex articolo 6-bis del Dl 23/2020) devono gestire una sezione ad hoc del quadro RQ che monitora, però, solo l’imposta dovuta per l’affrancamento della riserva.

Per l’Agenzia l’opzione per la valenza fiscale della rivalutazione si perfeziona indicando in dichiarazione i maggiori valori rivalutati e la relativa imposta sostitutiva (circolari 14/E/2017, 13/E/2014, 11/E/2009, risoluzione 362/E/2008). Compilato il quadro RQ, l’omesso, insufficiente e/o tardivo versamento dell’imposta sostitutiva non rileva ai fini del perfezionamento della rivalutazione. L’impresa che ha omesso in tutto o in parte il versamento delle rate dell’imposta sostitutiva può in ogni caso effettuare il pagamento avvalendosi del ravvedimento operoso.

Gli altri impatti possibili

Un problema operativo si pone per le società con esercizio sociale a cavallo tra 2019 e 2020, che si sono già avvalse della rivalutazione disciplinata dal Dl 104/20. Queste, infatti, devono liquidare l’imposta sostitutiva dovuta (3%) in dichiarazione, ma dovendo usare i “vecchi modelli” non hanno a disposizione una sezione ad hoc per farlo. Le istruzioni al Redditi 2020 precisano che, se il modello non consente l’indicazione di alcuni dati necessari, richiesti invece nei modelli approvati nel 2021, questi dovranno essere forniti solo a richiesta delle Entrate.

La gestione della rivalutazione non si esaurisce nel quadro RQ. Le società di capitale devono, infatti, gestire la compilazione anche del prospetto del «capitale e delle riserve» contenuto nel quadro RS, che serve a monitorare la struttura del patrimonio netto, come riclassificato agli effetti fiscali.

Rivalutazione e riallineamento di valori, poi, impattano sul quadro RV. Chi riallinea il differenziale contabile e fiscale grazie alle norme di favore varate nel 2020, in linea di principio dovrebbe avere nella dichiarazione 2019 un quadro RV compilato. Se non c’è a causa di un errore, il riallineamentosi non è comunque precluso se vi sono le condizioni previste dalla norma per accedervi. Il riallineamento ex articolo 110 del Dl 104/20 (sostitutiva 3%) ha efficacia fiscale dal 2021. Quindi nel modello 2021 (periodo 2020) occorre mantenere il monitoraggio del disallineamento nel quadro RV che verrà rimosso nella prossima dichiarazione. Il riallineamento gratuito ex articolo 6-bis del Dl 23/20 (settore alberghiero e termale) ha invece efficacia fiscale anticipata dal 2020: quindi già con questa dichiarazione va rimosso il monitoraggio del differenziale dal quadro RV.

Valori contabili e fiscali

Poi c’è il mondo di coloro che scelgono di effettuare la rivalutazione dei beni d’impresa ai soli fini civilistici. Per costoro nessuna compilazione del quadro RQ ma solo monitoraggio, già con questa dichiarazione, del differenziale tra valore contabile e fiscale dei beni nel quadro RV.

Anzi, a essere pignoli, il monitoraggio del differenziale tra valore contabile e fiscale del valore dei beni d’impresa andrebbe effettuato nel quadro RV anche da parte delle società che rivalutano a pagamento ex articolo 110 del Dl 34/20. In quanto l’efficacia fiscale della rivalutazione è postergata al 2021: quindi per il 2020 il differenziale contabile e fiscale esiste.

La rivalutazione con effetto fiscale resta irrilevante ai fini della formazione dell’incremento patrimoniale per la formazione della base Ace. Secondo le Entrate, infatti, le riserve da rivalutazione vanno considerate “indisponibili” e quindi non sono fruibili ai fini dell’agevolazione fiscale. Ciò fino a quando le riserve da indisponibili non passano a disponibili: cosa che si verifica con il realizzo dei beni rivalutati. Quindi nessun effetto sul prospetto Ace contenuto nel quadro RS.

Per il regime delle società di comodo l’effetto (eventuale) della rivalutazione fiscale dei beni d’impresa è postergato al 2021, con un temperamento nel test di operatività per immobili abitativi dal coefficiente 6% al 4% dal 2021 al 2023.

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