Imposte

Rivalutazioni, le imprese alberghiere possono «ritirare» le opzioni a pagamento

Possibilità per le holding inizialmente escluse dall’agevolazione gratuita

di Gianluca Dan

Entro il 28 novembre è possibile revocare, in tutto o in parte, anche l’opzione per la rivalutazione a pagamento, se si possiedono i requisiti per aderire a quella gratuita.

L’articolo 8 del provvedimento 370046/2022 delle Entrate consente infatti di revocare la rivalutazione a pagamento effettuata dalle imprese del settore alberghiero/termale che si sono conformate alla risposta 450/2021. Risposta in base alla quale erano state escluse dal novero della rivalutazione/riallineamento gratuiti le società holding che affittano i beni rivalutabili/riallineabili alle società del gruppo. La stessa Agenzia si era infatti ravveduta, revocando tale interpretazione con la circolare 6/E/2022, che era arrivata però fuori tempo massimo, il 1° marzo 2022.

La disciplina della rivalutazione alberghiera (articolo 6-bis del decreto Liquidità 23/2020), al fine di sostenere i settori alberghiero e termale, consentiva di rivalutare nei bilanci 2020 e/o 2021 i beni di impresa e le partecipazioni risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019. La rivalutazione, ancora “vecchio stile”, doveva essere fatta per categorie omogenee, oltre ad essere annotata nell’inventario e nella nota integrativa.

Sui maggiori valori iscritti nel bilancio non era dovuta alcuna imposta sostitutiva e – altra particolarità per il solo settore alberghiero/termale – il maggior valore attribuito ai beni e alle partecipazioni si considera riconosciuto, ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap, a decorrere dallo stesso esercizio nel cui bilancio la rivalutazione è eseguita.

Successivamente, una norma di interpretazione autentica, l’articolo 5-bis del Dl 41/2021, ha chiarito che le disposizioni agevolative del decreto Liquidità si applicano, alle medesime condizioni, anche agli immobili a destinazione alberghiera concessi in locazione o affitto di azienda a soggetti operanti nei settori alberghiero/termale.

La circolare 6/E/22 ha confermato che per gli immobili concessi in locazione, la norma richiede la contestuale presenza di due requisiti:

1. uno oggettivo, perché deve trattarsi di immobile a destinazione alberghiera;

2. e uno soggettivo, in quanto il locatario deve essere un soggetto operante nei settori alberghiero/termale.

Considerato che la qualifica di soggetto operante nei settori alberghiero/termale rileva solamente in capo al locatario (e non anche al locatore), può fruire della rivalutazione gratuita anche la società holding, in relazione ai beni di proprietà a destinazione alberghiera, concessi in locazione a una propria controllata che gestisce direttamente l’attività alberghiera e si qualifica, quindi, come soggetto operante in proprio nei settori alberghiero/termale.

Con l’integrativa sarà possibile far emergere il credito per il versamento non dovuto e far valere le deduzioni dei maggiori ammortamenti sui valori rivalutati, oltre a correggere la riserva in sospensione d’imposta nel prospetto del capitale e delle riserve ed eventualmente affrancare tale riserva compilando il rigo RQ 100.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©