Contabilità

Rivalutazioni dei marchi, patent box non vincolante

Il ministero dell’Economia in risposta a un question time: le scelte sono un riferimento ma non sono dirimenti

di Luca Gaiani

Per la rivalutazione dei marchi, le stime adottate nei ruling sul patent box non sono vincolanti. Lo ha chiarito dal Mef in risposta a un question time in commissione Finanze alla Camera. Il ministero precisa che per determinare il valore economico del bene immateriale ai fini della rivalutazione del decreto agosto (articolo 110 del Dl 104/2020), le determinazioni operate nell’ambito del patent box costituiscono un punto di riferimento, ma non sono dirimenti. Ancora nessuna pronuncia, invece, sulla possibilità di rivalutare gli intangibili mai iscritti in bilancio.

Con il question time n. 5-05615, gli interpellanti hanno sottoposto al Mef un quesito riguardante le modalità di rivalutazione dei beni immateriali, marchi in particolare, per i quali i contribuenti hanno usufruito del regime agevolato patent box. Si chiede in particolare se, stante «l’affermata rivalutabilità di un marchio registrato i cui costi, anche solo di registrazione e/o di manutenzione, siano stati iscritti nello stato patrimoniale», sia possibile utilizzare, per determinare il valore economico effettivo del bene immateriale, una «relazione di stima elaborata sulla base dei criteri di individuazione del contributo economico dello stesso previsti per il patent box».

Il ministero sottolinea preliminarmente che i criteri applicabili ai fini della determinazione del valore economico di un bene immateriale rivalutabile (valore economico che, lo ricordiamo, costituisce l’importo massimo a cui l’asset può essere iscritto in bilancio post rivalutazione) non sono previsti da alcuna specifica disposizione tributaria. Conseguentemente, la verifica, anche in sede tributaria, della correttezza del valore iscritto in bilancio a seguito della rivalutazione non può che fondarsi sull’esame delle stime effettuate ai fini civilistici.

Quanto ai rapporti tra patent box e rivalutazione, il Mef evidenzia che la determinazione del valore economico dell’intangibile risponde a presupposti e logiche differenti rispetto a quelle adottate per calcolare il reddito ascrivibile al bene immateriale e dunque agevolabile per il patent box. Conseguentemente, conclude la risposta ministeriale, i calcoli eseguiti nell’ambito di quest’ultima agevolazione, anche nel corso dei ruling preventivi, costituiranno un utile punto di riferimento, ma non potranno essere assunti come elementi dirimenti o conclusivi ai fini della quantificazione del valore da iscrivere in bilancio, anche per il tempo nel frattempo trascorso.

La risposta del Mef non interviene sull'aspetto più critico della rivalutazione degli intangibili, costituito dalla possibilità di rivalutare beni il cui costo non è mai stato iscritto all'attivo. L'interrogante pare dare per scontato (ma così non è) che siano rivalutabili (solo) intangibili i cui costi, anche di registrazione o rinnovo, siano stati capitalizzati. Il ministero non conferma, opportunamente, questo asserito presupposto, ma neppure afferma il contrario. La soluzione al problema dovrà dunque ancora attendere una pronuncia definitiva.

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