Adempimenti

Rivalutazioni, la rateizzazione della sostitutiva del 3% entra nel modello Redditi

Nel rigo RQ102 va compilata anche la colonna 2 con l’indicazione dell’importo della prima rata per chi intende beneficiare della rateizzazione senza interessi in tre tranche annuali

di Gianluca Dan e Stefano Vignoli

I modelli dichiarativi recepiscono le novità sulla rivalutazione dei beni di impresa e delle partecipazioni introdotte con l’articolo 110 del Dl 104/2020 come integrato dalla legge di Bilancio 2021 che ne ha esteso la portata al riallineamento dell’avviamento e alle altre attività immateriali e dall’articolo 6-bis del Dl 23/2020 per il settore alberghiero e termale.

Così, nei vari modelli dichiarativi Redditi 2021 (società di capitali, società di persone e persone fisiche), fa il suo ingresso, la nuova sezione XXIV del quadro RQ dedicata alla rivalutazione generale dei beni di impresa e delle partecipazioni, oltre alla sezione XXV inerente alla rivalutazione per il settore alberghiero e termale.

In particolare, nella sezione XXIV, i righi RQ100 e RQ101, che riportano nel modello dichiarativo la stessa descrizione «Maggiori valori dei beni ammortizzabili, non ammortizzabili e delle partecipazioni», si riferiscono a due fattispecie differenti: alla vera e propria rivalutazione dei beni di impresa o partecipazioni il rigo RQ100 e al riallineamento dei valori ai sensi dell’articolo 14 della legge 342/2000 il successivo rigo RQ101.

Tali righi vanno compilati indicando in colonna 1 l’ammontare dei maggiori valori attribuiti, rispettivamente per rivalutazione e per riallineamento, ai beni ammortizzabili e non ammortizzabili e alle partecipazioni e in colonna 2 l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, Irap e addizionali pari al 3% dell’importo indicato in colonna 1.

Nel rigo RQ102 occorre poi riportare il saldo dell’imposta sostitutiva (somma di RQ100 e RQ101), avendo cura di compilare anche la colonna 2 con l’indicazione dell’importo della prima rata per chi intende beneficiare della rateizzazione, senza interessi, in tre tranches annuali con scadenza entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi.

Il rigo RQ103 deve essere compilato dalle imprese, non in contabilità semplificata, che intendono affrancare il saldo di rivalutazione o la riserva vincolata, in caso di riallineamento dei valori, mediante versamento dell’imposta sostitutiva del 10%, indicando in colonna 3 l’importo della prima rata in caso di opzione per il versamento rateale.

Le istruzioni alla sezione XXIV del quadro RQ non risolvono il dubbio in merito a quale sia la base imponibile alla quale applicare l’imposta sostitutiva del 10% in quanto utilizzano la consueta terminologia riferendosi al «saldo di rivalutazione risultante». Al riguardo le Entrate sostengono che la sostitutiva del 10% debba essere assolta sui maggiori valori al lordo della sostitutiva del 3% come da ultimo rimarcato dalla circolare 14/E/2017; la dottrina e la recente sentenza 11326/2020 della Cassazione si attestano invece sul valore al netto del 3 per cento.

Le istruzioni ai dichiarativi non chiariscono l’intreccio della rivalutazione con il test di operatività. Ricordando che l’incremento fiscale dei valori determina come ulteriore conseguenza anche un aumento dei ricavi e redditi minimi nell’ambito della disciplina delle società non operative nel modello Redditi 2021 vanno comunque indicati i valori dei beni ante-rivalutazione. I valori rivalutati dovranno invece essere considerati nella dichiarazione relativa al periodo di imposta 2021 (Redditi 2022), in linea con la rilevanza fiscale che ai sensi dell’articolo 110, comma 4 è differita all’esercizio 2021. In questo senso si è sempre espressa l’agenzia delle Entrate ai fini del test di operatività. Non si può pertanto giungere alla medesima conclusione per il settore alberghiero e termale i cui effetti fiscali decorrono già dal 2020.

Da valutare attentamente le modalità di contabilizzazione della rivalutazione in quanto la rivalutazione mediante riduzione del fondo di ammortamento, ad esempio, non apporta nessuna variazione ai fini della disciplina delle società di comodo anche negli esercizi successivi.

Le istruzioni degli Isa, con riferimento al rigo RF21, richiedono l’indicazione del costo storico anche nel periodo di imposta 2020, relativamente alla rivalutazione del 2019 e di conseguenza si ritiene che lo stesso meccanismo opererà anche nei futuri periodi d’imposta, atteso che nel campo 1 è richiesto di indicare il valore dei beni strumentali ottenuto sommando al costo storico «le eventuali rivalutazioni a norma di legge effettuate prima dell’entrata in vigore delle disposizioni di cui agli articoli da 10 a 16 della legge 21 novembre 2000, n. 342».

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