Controlli e liti

Rivalutazioni, sì alla cessione dell’area a un valore inferiore alla perizia

di Laura Ambrosi

È illegittimo l’accertamento che disconosce la rivalutazione effettuata dal contribuente per un’area edificabile, solo perché il bene è stato ceduto a un corrispettivo inferiore rispetto al valore di perizia. Ad affermare questo principio è la Cassazione con l’ordinanza 19378/2018 depositata ieri ( clicca qui per consultarla ).

Una contribuente aveva rivalutato un’area edificabile di proprietà versando l’imposta sostitutiva del 4% sul valore della perizia giurata prevista dalla norma agevolativa. L’immobile era stato poi ceduto però a un corrispettivo minore di quello stimato.

L’agenzia delle Entrate ha notificato un avviso di accertamento con il quale, disconoscendo la rivalutazione operata, calcolava e tassava la plusvalenza dell’area edificabile secondo le regole ordinarie. Il provvedimento è stato impugnato dinanzi al giudice tributario che, per entrambi i gradi di merito, annullava la pretesa.

Così l’ufficio ha presentato ricorso in Cassazione ritenendo erroneo il ragionamento della Ctr. Secondo l’Agenzia, infatti, se la cessione avveniva a un valore inferiore, la rivalutazione perdeva di efficacia e occorreva calcolare la plusvalenza con il criterio ordinario previsto dal Tuir.

I giudici di legittimità hanno innanzitutto evidenziato che la norma agevolativa consentiva, previo pagamento di un’imposta sostitutiva, di rivalutare il valore delle aree in base ad una perizia giurata, affrancandole ad un nuovo valore minimo. Tuttavia, il valore di perizia non è immodificabile poiché possono verificarsi eventi che incidano sul bene stesso deprezzandolo.

Di conseguenza la scelta del contribuente di rivalutare il valore previo pagamento di imposta sostitutiva, in deroga al sistema ordinario, non determina alcun vincolo nella successiva vendita e non limita la facoltà di alienare il bene ad un prezzo inferiore.
In tale ipotesi se da un lato non si genera una minusvalenza, dall’altro, la Cassazione ha escluso che il contribuente decada dal beneficio. Da qui la conferma dell’annullamento dell’accertamento.

Cassazione, ordinanza 19378/2018

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