Imposte

Rivalutazioni, la sostitutiva al 16% riduce la soglia di convenienza

Per la rideterminazione del costo delle partecipazioni e dei terreni edificabili e agricoli dei privati, l’opzione ora conviene solo se il costo fiscale è inferiore al 38% del valore corrente

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di Luca Gaiani

Per la rivalutazione di terreni e partecipazioni dei privati, sale dal 14% al 16% la misura dell'imposta sostitutiva e slitta al 15 novembre il termine per avvalersi dell’opzione. Vanno in tilt i precedenti calcoli di convenienza: per azioni e quote societarie, la rideterminazione diventa vantaggiosa, rispetto all'imposta del 26% sulla plusvalenza, solo quando il costo fiscale è inferiore al 38% del valore corrente.

Due emendamenti all'articolo 26 del disegno di legge di Bilancio 2023, approvati il 21 dicembre in commissione Bilancio alla Camera, riscrivono le norme sulla rideterminazione del costo delle partecipazioni, quotate e non quotate, nonché dei terreni edificabili e agricoli posseduti da privati non imprenditori.

In primo luogo, sale dal 14% al 16% l'imposta sostitutiva sul valore dei beni alla data del 1° gennaio 2023 risultante da perizia giurata o, per le azioni quotate in mercati regolamentati o negoziate in sistemi multilaterali, sulla media aritmetica delle quotazioni di dicembre 2022. L’aumento del costo di affrancamento cambia la soglia di convenienza: l'imposta sostitutiva si applica sul valore lordo, mentre quelle ordinarie sui redditi diversi generati dalla vendita di partecipazioni e terreni riguardano le sole plusvalenze (valore lordo meno costo fiscale).

Con particolare riferimento ai capital gain da partecipazioni, la tassazione del 16% sull'intero importo si confronta con il 26% ragguagliato alla plusvalenza. Matematicamente, si avrà convenienza a rivalutare azioni o quote solo quando la plusvalenza (valore meno costo fiscale) supera il 61,5% del valore, cioè quando il costo fiscale è inferiore o uguale al 38,5% del valore corrente. In precedenza (imposta sostitutiva del 14%), l'area di convenienza era più ampia, corrispondendo a tutti i casi in cui la plusvalenza supera il 53,8% del valore (costo fiscale inferiore al 46,2% del valore). Si consideri, per esempio, una partecipazione avente costo fiscale pari a 400 ed un valore corrente pari a 1.000 (plusvalenza di 600). Il rapporto costo fiscale / valore è pari al 40%, quindi superiore alla nuova soglia di convenienza, ma inferiore a quella precedente. In questo caso, la rivalutazione della quota fino a 1000 costa ora 160, mentre la cessione, sempre per un prezzo di 1.000, genera un'imposta di 156 (26% di 600), il che rende inopportuno l'affrancamento. Con la vecchia misura, invece, l'affrancamento costava 140 ed era dunque conveniente rispetto ai 156 di imposta sulla plusvalenza.

Per la rivalutazione dei terreni, i calcoli di convenienza vanno invece rifatti caso per caso, poiché la tassazione delle plusvalenze dipende dalle aliquote del contribuente (tassazione separata).

Il secondo intervento sull'articolo 26 della manovra 2023 riguarda il timing della rivalutazione. Il termine del 30 giugno 2023 viene portato al 15 novembre dello stesso anno. Entro quest'ultima data, pertanto, i contribuenti interessati dovranno procedere alla redazione della perizia asseverata (terreni e partecipazioni non quotate) e al pagamento dell'imposta sostitutiva del 16% (o della prima rata).

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