Contabilità

Rivalutazioni, spazio anche all’opzione solo civilistica

Senza il riconoscimento fiscale il saldo attivo non costituisce riserva in sospensione

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di Luca Gaiani

Rivalutazione solo civilistica con riserva non in sospensione. Nel caso non si attribuisca riconoscimento fiscale ai maggiori valori, il saldo attivo di rivalutazione costituisce riserva di utili la cui distribuzione è equiparata a un dividendo. Possibile mixare rivalutazione civile e fiscale con il vincolo della uniformità di scelta per l’intera categoria omogenea.

La rivalutazione prevista dal decreto Agosto segue l’impostazione di quella degli immobili introdotta dal Dl 185/2008, consentendo la scelta tra adeguamento solo bilancistico e adeguamento anche fiscale. Al riguardo possono dunque essere riproposti i principali chiarimenti all’epoca forniti dall’Amministrazione finanziaria con le circolari 11/2009 e 22/2009.

Il primo riguarda la possibilità di operare la scelta dell’affrancamento fiscale anche solamente per taluni beni, dovendosi peraltro rispettare una uniformità di criterio per l’intera categoria omogenea. Si potrebbero dunque rivalutare con effetti fiscali beni che hanno un rapido recupero in termini di ammortamento (o quelli che si è intenzionati ad alienare dal 2024 in avanti con emersione di significative plusvalenze), lasciando in ambito solo contabile la rivalutazione di altri beni (terreni sottostanti o pertinenziali ai fabbricati).

Un altro aspetto da non trascurare nella scelta circa il pagamento della sostitutiva riguarda il differente regime del saldo di rivalutazione.

La circolare 11/E/2009 chiarì che, qualora il contribuente iscriva in bilancio il maggior valore sui beni senza optare per il riconoscimento fiscale dello stesso, il saldo attivo non costituisce riserva in sospensione d’imposta, fermo restando la necessità di imputarlo al capitale o accantonarlo in una speciale riserva con esclusione di ogni diversa utilizzazione. La riserva da rivalutazione senza sostitutiva, cioè, è una ordinaria riserva di utili che in caso di distribuzione viene tassata sul socio come dividendo (società di capitali), ma non è imponibile sulla società. Qualora la rivalutazione sia in parte “fiscale” e in parte “solo civile”, la riserva andrà scomposta tra quella in sospensione (corrispondente alla rivalutazione fiscale), che è possibile affrancare pagando il 10%, e quella equiparata a riserva di utili.

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