Controlli e liti

Riversamento spontaneo, istanza all’Agenzia entro settembre 2022

La procedura da seguire

di Emanuele Reich e Franco Vernassa

Per accedere al riversamento spontaneo del credito d’imposta indebitamente utilizzato, i commi 9-12 prevedono una specifica procedura con tempi sufficientemente lunghi.

Per espressa previsione del comma 8, l’accesso alla procedura è escluso nei casi in cui il credito d’imposta utilizzato in compensazione:

O sia il risultato di condotte fraudolente, di fattispecie oggettivamente o soggettivamente simulate, di false rappresentazioni della realtà basate sull’utilizzo di documenti falsi o di fatture che documentano operazioni inesistenti;

O manchi la documentazione idonea a dimostrare il sostenimento delle spese ammissibili al credito imposta.

In primo luogo (comma 9), le imprese che intendono riversare il credito dovranno presentare un’apposita richiesta all’agenzia delle Entrate entro il 30 settembre 2022, su un modello che sarà approvato entro il 31 maggio 2022, specificando:

O il periodo o i periodi di imposta di maturazione del credito;

O l’importo del credito oggetto di versamento;

O altri documenti o elementi richiesti in relazione alle attività e alle spese ammissibili.

In secondo luogo (comma 10), l’importo del credito d’imposta indebitamente utilizzato in compensazione dovrà essere riversato entro il 16 dicembre 2022, con possibilità di rateazione in tre rate di pari importo da corrispondere entro il 16 dicembre 2022, 16 dicembre 2023 e 16 dicembre 2024. In tale caso saranno corrisposti gli interessi calcolati al tasso legale.

Tale riversamento dovrà essere “cash”, non potendosi avvalere della compensazione nel versamento tramite modello F24 di cui all’articolo 17 del Dlgs 241/1997.

In terzo luogo, il comma 11 prevede che la procedura si perfezioni con l’integrale versamento di quanto dovuto. In caso di versamento rateale il mancato versamento di una delle rate entro la scadenza prevista comporta il mancato perfezionamento della procedura e quindi:

O l’iscrizione al ruolo dei residui importi dovuti;

O l’applicazione della sanzione pari al 30% degli importi dovuti;

O l’applicazione degli interessi (articolo 20 del Dpr 602/1973) con decorrenza dal 17 dicembre 2022.

Opportunamente, a seguito del corretto perfezionamento della procedura di riversamento viene esclusa la punibilità per il delitto di indebita compensazione di cui all’articolo 10-quater del Dlgs 10 marzo 2000, n. 74.

Da ultimo, il comma 12 specifica che la procedura di riversamento non può essere utilizzata per il versamento dei crediti il cui utilizzo in compensazione sia già stato accertato con:

O atto di recupero crediti ovvero

O altri provvedimenti impositivi

O divenuti definitivi alla data di entrata in vigore del decreto.

Inoltre, nel caso in cui l’utilizzo del credito sia già stato constatato con un atto istruttorio ovvero accertato con un atto di recupero credito ovvero con un provvedimento impositivo non ancora divenuti definitivi alla data di entrata in vigore del decreto, il riversamento deve obbligatoriamente riguardare l’intero importo del credito oggetto di recupero, accertamento o constatazione, senza possibilità di applicare la rateazione in tre anni.

A questo punto, le imprese dovranno riesaminare criticamente le attività che hanno originato il credito, già utilizzato, sotto il profilo tecnico, fiscale e documentale, alla luce anche di tutte le interpretazioni succedutesi nel tempo, e decidere se riversare il credito o mantenere le proprie posizioni.

Si ritiene che ove siano in corso controlli, si potrebbe chiederne la sospensione per consentire l’accesso al riversamento spontaneo.

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