Rivoluzione split payment per i professionisti: dal primo luglio scatta il nuovo regime
A partire dal 1° luglio i professionisti soggetti a ritenuta che prestano servizi alla pubblica amministrazione dovranno fatturare in regime di split payment e dunque esporre un importo a titolo di Iva che non verrà incassato né dovrà essere versato all’erario. Sarà infatti l’ente ad occuparsi del versamento dell’imposta.
Restano ovviamente esclusi dal meccanismo di scissione dei pagamenti i professionisti in regime forfettario o dei minimi considerato che le loro fatture non recano alcun addebito di Iva.
Nel caso degli enti e delle società appartenenti alla Pubblica amministrazione, dunque, nella fattura elettronica trasmessa a mezzo SdI dovrà essere indicata la “S” di scissione dei pagamenti nell’apposito campo. Considerato, tuttavia, l’ampliamento dell’ambito soggettivo di applicazione dell’articolo 17 ter, del Dpr 633/72 , il professionista può trovarsi anche nelle condizioni di emettere in regime di split payment una fattura cartacea nella quale, oltre ad indicare l’Iva, dovrà annotare la dicitura “scissione dei pagamenti”. È il caso delle prestazioni professionali rese alle controllate, non solo da ministeri e Presidenza del Consiglio, ma anche da Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni, unioni di comuni e alle società quotate rientranti nell’indice Ftse Mib. Per quanto riguarda la definizione di controllo, per le società controllate direttamente dalla Presidenza del consiglio dei ministri e dai ministeri, il riferimento è all’articolo 2359, primo comma, numeri 1) e 2) del Codice civile e dunque sia al controllo cosiddetto di diritto che a quello di fatto mentre per le società controllate direttamente da Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni e Unioni di comuni, il riferimento è solo al numero 1) dell’articolo citato, e dunque solo al controllo di diritto. Per le società partecipate dai soggetti sopra citati, infine, ciò che rileva è il controllo di diritto sia diretto che indiretto.
Considerato che la qualificazione del proprio cliente come soggetto da split payment può risultare non semplice è previsto che il professionista richieda una dichiarazione attestante l’assoggettamento allo specifico meccanismo d’imposta.
La seconda novità dopo quella della fatturazione riguarda la liquidazione dell’Iva. Il conteggio infatti deve essere fatto senza tenere in considerazione l’Iva esposta nelle fatture emesse in regime di split payment, che viene versata all’Erario dal committente.
La terza novità riguarda poi l’obbligo, per i professionisti che prestano servizi ai soggetti rientranti nell’ambito di applicazione della scissione dei pagamenti, di indicare tali operazioni nella comunicazione delle liquidazioni periodiche e, più particolare, di riportare l’imponibile nel rigo VP2 relativo ai totali delle operazioni attive senza indicare nel rigo VP4 la relativa imposta al cui versamento è tenuto direttamente il cliente. Analogo aggiornamento è necessario per i professionisti in relazione alla comunicazione relative ai dati delle fatture all’interno delle quali andranno inserite anche le fatture emesse in regime di split payment a meno che il documento sia transitato attraverso il Sistema di interscambio. In tale ultimo caso, infatti, i dati sono considerati già acquisiti da parte delle Entrate.
Particolare attenzione, infine, deve essere posta ad eventuali rettifiche di operazioni effettuate prima dell’entrata in vigore delle modifiche normative che hanno reso applicabile il regime in commento anche ai professionisti soggetti a ritenuta, fornitori della pubblica amministrazione o degli altri soggetti considerati ad elevata affidabilità fiscale. Le note di variazione relative ad operazioni effettuate prima del 1° luglio 2017 devono essere emesse applicando le regole ordinarie.