Robin tax, illegittimi gli accertamenti che precedono l’incostituzionalità
Per la Ctr Lombardia l’agenzia delle Entrate non può avanzare pretese sulla base di una norma dichiarata incostituzionale
È illegittimo l’avviso di accertamento relativo alle annualità precedenti alla declaratoria di incostituzionalità della Robin Tax. Pertanto, l’agenzia delle Entrate non è legittimata ad avanzare la pretesa tributaria sulla base di una norma che, dichiarata incostituzionale, è come se non fosse mai esistita. E, questo, a prescindere che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 10/15, aveva stabilito i limiti degli effetti temporali della propria decisione.
A questa conclusione è giunta la Ctr Lombardia con la sentenza 1556 del 10 luglio.
Il fatto
Come si ricorderà, il giudice delle leggi aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’addizionale Ires introdotta nel 2008 per le imprese operanti nel settore petrolifero ed energetico.Con tale decisione, tuttavia, la Corte aveva disposto che gli effetti temporali della dichiarazione di incostituzionalità decorressero dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta Ufficiale.
In pratica, derogando alla regola dell’efficacia “retroattiva” delle sentenze di incostituzionalità, i giudici stabilirono l’eliminazione ex nunc e non, ex tunc, della norma ritenuta incostituzionale. Una società ricorreva contro un avviso di accertamento notificato nel 2017 per il recupero dell’ addizionale Ires relativa al periodo d’imposta 2012 contestando l’illegittimità del provvedimento per effetto dell’incostituzionalità della norma sancita dalla Corte Costituzionale con la sentenza 10/2015.
La sentenza di primo grado
Nell’accogliere il ricorso i giudici di primo grado stabilirono che l’Ufficio non era legittimato a far valere una pretesa impositiva sulla base di una norma già dichiarata incostituzionale. Ciò in considerazione del fatto che la specifica fattispecie, al momento della decisione della Consulta, non riguardava rapporti fiscali già definiti, come quelli relativi al versamento spontaneo dell’imposta ovvero quelli in cui è intervenuto un giudicato favorevole per l’Amministrazione Finanziaria.
Effetti retroattivi
Nel confermare la sentenza impugnata, i giudici di Milano hanno ritenuto che la sentenza della Corte Costituzionale abbia effetti retroattivi. Nel caso in esame la commissione osserva che se si ammettesse l’irretroattività degli effetti della dichiarazione di incostituzionalità della norma per salvaguardare gli aspetti economici, ciò equivarrebbe a far “resuscitare un morto”, ossia far rivivere una legge giuridicamente mai esistita. Oltretutto, sottolineano i giudici, l’avviso di accertamento era stato notificato due anni dopo la declaratoria di incostituzionalità.
Il principio affermato è di notevole impatto innovativo poiché sancisce che ogni atto accertativo sulle annualità per le quali la RobinTax, sebbene era dovuta in forza di una legge, ancorché incostituzionale, è illegittimo.Questo significa che il venir meno con efficacia ex tunc, della disposizione censurata, determina che la pretesa risulta avanzata in assenza del presupposto; ciò implica che la prestazioni patrimoniali imposta è, ab origine, viziata.