Controlli e liti

Robin Tax con nuovi limiti operativa solo dal 2014, rimborsi dovuti per il 2013

L’estensione della Robin tax ai contribuenti con ricavi più bassi, introdotta a giugno 2013, si applica solo a partire dal 2014: via libera al rimborso per il pagamento relativo all’anno precedente

di Antonio Iorio

L'estensione della Robin tax ai contribuenti con ricavi più bassi, introdotta a giugno 2013 si applica solo a partire dal 2014 e quindi è dovuto il rimborso per l’eventuale pagamento relativo all’anno 2013

A fornire questo principio è la Corte di Cassazione con l’ ordinanza n. 15698 depositata il 5 giugno.

Una società operante nel settore energetico successivamente alla nota sentenza di incostituzionalità della cosiddetta Robin tax (addizionale Ires per alcune imprese del settore) chiedeva il rimborso delle imposte pagate per il 2013 che veniva rigettato.

A tal fine, la società evidenziava anche di non essere soggetta all’addizionale per il 2013 in quanto i nuovi parametri introdotti dal Dl 69/2013, che trovano applicazione nei suoi confronti, valevano a partire dall’anno 2014.

Si ricorda al riguardo che l’articolo 5 del citato Dl 69/2013 ha ampliato l’ambito di applicazione della Robin tax, riducendo i parametri del volume dei ricavi e del reddito imponibile rispettivamente a 3 milioni di euro (a fronte degli iniziali 10 milioni) e 300mila euro (rispetto al precedente 1 milione), comportando così un’estensione della platea dei soggetti destinatari dell’imposta.

Secondo la società detti nuovi limiti si applicavano a partire dal 2014 e non già dal 2013 per una serie di ragioni:

● nella relazione al decreto, la previsione di maggiori incassi era stata preventivata a partire dal 2014,

● la copertura finanziaria contenuta nel provvedimento, riferiva le maggior entrate dipendenti dalla Robin Hood tax solo con decorrenza 2015 (in relazione ai redditi percepiti nell'anno 2014);

● l’articolo 3 dello Statuto del Contribuente sancisce che le modifiche introdotte per i tributi periodici si applicano solo a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono

La Ctp e la Ctr confermavano il diniego di rimborso dell’Ufficio evidenziando la applicazione non retroattiva della sentenza della Consulta (altro motivo di ricorso della società) ma non esaminavano l’ulteriore questione dell’esatta entrata in vigore dei nuovi limiti.

La Suprema Corte invece ha condiviso le ragioni della società ritenendo corretta l’interpretazione secondo cui i nuovi limiti, entrati in vigore il 22 giugno 2013, trovano applicazione solo dal 2014 per quanto previsto sia dall’articolo 3 della legge n. 212/2000 in tema di irretroattività, sia dalla relazione illustrativa al provvedimento, che, con riferimento al gettito fiscale conseguente all’ampliamento dei soggetti obbligati si riferisce al 2015 (per i redditi 2014).

Da qui il rinvio al giudice di merito per valutare la sussistenza o meno dei requisiti per il 2013 per l’assoggettamento all’addizionale Ires della società.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©