Controlli e liti

Rottamazione-bis, Durc regolare tra la domanda e il versamento della prima rata

di Luigi Lovecchio e Matteo Prioschi

Anche in occasione della seconda rottamazione delle cartelle, l’Inps rilascerà il Durc nel periodo intercorrente tra la data di presentazione della dichiarazione di adesione e quella di scadenza della prima o unica rata. L’importante precisazione è contenuta nel messaggio 142/2017 pubblicato ieri dall’istituto di previdenza .

In questo modo sono stati fugati i dubbi espressi in precedenza dall’Inps stesso (si veda il Quotidiano del Fisco del 30 novembre ) derivanti dal fatto che la regolarità contributiva nel periodo intercorrente tra la domanda e il primo pagamento era stata prevista, dall’ articolo 54, comma 1, del Dl 50/2017 con esplicito riferimento alla prima rottamazione (articolo 6 del Dl 193/2016). Tuttavia il ministero del Lavoro, interpellato al riguardo dall’istituto di previdenza, ha dato indicazione di continuare ad applicare le regole utilizzate per valutare la regolarità contributiva in occasione della prima rottamazione.

Al riguardo va ricordato che, con l’articolo 1 del Dl 148/2017, da un lato è stata estesa la definizione agevolata a tutti gli affidamenti effettuati dal primo gennaio al 30 settembre 2017, dall’altro, sono stati riaperti i termini per beneficiare della rottamazione dei carichi ante 2017. Quest’ultima facoltà però riguarda solo due casi: a) i carichi che non sono stati inclusi in una precedente istanza di definizione; b) i soggetti che hanno ricevuto il rigetto della precedente istanza per non aver pagato tutte le rate scadute a fine 2016 per dilazioni in essere al 24 ottobre 2016.

Il messaggio dell’Inps ricorda al riguardo che il mancato o ritardato pagamento di una sola delle quote di rottamazione determina la decadenza della procedura agevolata. In tale eventualità, l’Inps annullerà tutti i documenti di regolarità contributiva rilasciati medio tempore.

Aumentano dunque le ragioni per anticipare il più possibile la trasmissione della domanda di definizione. La prima riguarda il blocco di tutte le attività esecutive o cautelari. La seconda attiene, invece, alla sospensione dei pagamenti delle rate di eventuali dilazioni in essere alla data di presentazione dell’istanza. La terza consiste per l’appunto nella possibilità di ottenere il rilascio del Durc, senza neppure dover attendere il pagamento della prima rata.

A quest'ultimo riguardo, va ricordato che mentre la rottamazione 2017 si paga in cinque rate, scadenti a luglio, settembre, ottobre e novembre 2018 e febbraio 2019, la definizione ante 2017 si versa sempre in tre rate, scadenti a ottobre e novembre 2018 e a febbraio 2019. A queste si aggiunge la scadenza di luglio 2018 entro cui deve essere pagato l’importo delle rate scadute a fine 2016 per le dilazioni in essere al 24 ottobre 2016.

Inps, messaggio 142/2018

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