Controlli e liti

Rottamazione-bis con la via di fuga della dilazione

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di Rosanna Acierno

Prima di presentare l’istanza di rottamazione bis, è sempre opportuno, laddove possibile, chiedere ad agenzia Entrate riscossione una dilazione del debito che si intende definire al fine di poterlo pagare a rate, qualora non si fosse più in grado di portare a termine la definizione agevolata. È quanto emerge con chiarezza dalla lettura dell’articolo 1 del Dl 148/2017 convertito nella Legge n. 172/2017 che, come noto, ha previsto, tra l’altro, l’estensione della rottamazione ai carichi trasmessi dal primo gennaio 2017 al 30 settembre 2017, nonché la possibilità, per chi non ha aderito alla precedente rottamazione, di definire in maniera agevolata anche i carichi affidati all’Agente della Riscossione dal 1.1.2000 al 31.12.2016.
Come noto, in entrambe le ipotesi, è necessario presentare entro il 15 maggio 2018 una apposita domanda (modello DA 2000/17) all’agente della Riscossione, in cui si indica la volontà di pagare a rate o in un’unica soluzione le somme dovute (al netto di sanzioni, interessi di mora e relativo aggio) e ci si impegna a rinunciare ai contenziosi in corso. Successivamente, entro il 30 giugno 2018, agenzia delle Entrate riscossione comunica al debitore l’importo delle somme o delle singole rate da versare, unitamente alle relative scadenze, non essendo prevista l’autoliquidazione degli importi ad opera del contribuente.
Tuttavia, per espressa previsione di legge, la rottamazione si perfeziona soltanto se la totalità delle somme viene versata per intero nel termine, oppure se le rate sono pagate nei termini e per l’esatto importo.
Al contrario, in caso di intempestivo, omesso o carente versamento, la definizione agevolata non può ritenersi conclusa, con la conseguenza che riemerge il debito a titolo di sanzioni amministrative e di interessi di mora e il relativo aggio che, anche in questo caso, per espressa previsione di legge, non potrà essere oggetto di dilazione.
Tuttavia, a guardare bene, l’articolo 1 del Dl 148/2017 stabilisce che, se è pendente un piano di rientro alla data di presentazione della domanda di definizione, le rate in scadenza successivamente a tale data sono sospese sino al termine della prima rata della rottamazione.
Questo significa, quindi, che il debitore può avere interesse a far precedere la domanda di definizione da una istanza di rateazione.
Una volta ottenuto il piano di dilazione, infatti, si presenta l’istanza di rottamazione per il medesimo debito ottenendo così l’immediata sospensione nel pagamento di tutte le rate in scadenza, a seconda dei casi, fino a luglio 2018 (per la rottamazione dei carichi 1 gennaio 2017 – 30 settembre 2017) oppure a ottobre 2018 (per la rottamazione dei carichi 2000 - 2016).
Qualora poi al momento della scadenza della prima rata della rottamazione, il debitore pagherà, la dilazione precedente sarà revocata e il debito residuo, in linea di principio, non potrà essere ulteriormente rateizzato. Se invece il debitore non riuscirà a pagare la prima rata della rottamazione, potrà comunque riprendere ovvero iniziare a pagare la prima rata del piano di dilazione precedentemente concesso e sospeso. Purtroppo, però, la facoltà di chiedere preventivamente la dilazione del carico che si vuole rottamare non è riconosciuta a tutti i debitori, ma soltanto a quelli che non hanno mai chiesto rateazioni all’Agente della riscossione o a coloro che non sono decaduti da precedenti piani di rateazione per il mancato pagamento di 5 rate anche non consecutive. In presenza di vecchie rateazioni non onorate, invece, per ottenere un nuovo piano è necessario pagare le rate scadute in un’unica soluzione.

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