Rottamazione, in caso di procedimento penale non sono punibili gli omessi versamenti
L’adesione alla rottamazione delle cartelle di pagamento può portare benefici anche sotto il profilo penale ove il contribuente in conseguenza delle violazioni fiscali commesse sia andato incontro ad un procedimento penale tributario.
Tali benefici, a seconda del reato commesso, variano dalla riduzione a metà della pena edittale, alla possibilità di accedere al patteggiamento fino, in alcuni casi, all’estinzione stessa del reato
Occorre ricordare che, in via generale, il procedimento penale per i reati tributari è del tutto autonomo rispetto all’accertamento e al processo tributario in quanto il giudice penale non è vincolato né dall’ammontare dell’imposta evasa determinata dall’Ufficio, né tantomeno dall’esito positivo o negativo del contenzioso tributario.
L’estinzione del debito tributario, però, in determinate situazioni e condizioni, può avere riflessi favorevoli ai fini penali a seconda della violazione commessa.
Nelle ipotesi di procedimenti penali per omesso versamento di Iva (superiore a 250mila euro), di ritenute (superiori a 150mila euro) e indebite compensazioni di crediti non spettanti (per somme superiori a 50mila euro), a norma dell’articolo 13 del Dlgs 74/2000 - come modificato dal Dlgs 158/2015 - il pagamento del debito tributario prima dell’apertura del dibattimento comporta la non punibilità.
È necessario l’integrale pagamento degli importi dovuti, anche a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all’accertamento previste dalle norme tributarie, nonché del ravvedimento operoso, istituti che normalmente consentono un abbattimento delle sanzioni.
La rottamazione non è espressamente contemplata dalla norma penale per la non punibilità, tanto più che il beneficio è concesso solo previo pagamento oltre che dell’imposta, anche di interessi e sanzioni (non dovuti invece con la rottamazione). Tuttavia, è verosimile che la causa di non punibilità abbia comunque effetto anche aderendo alla definizione dei ruoli, nel presupposto che il precetto penale non indica una soglia minima di sanzioni da versare, prevedendo solo che siano corrisposte nella misura prevista dall’istituto deflattivo applicato, che nella specie, prevede l’integrale annullamento.
Da ciò consegue che l’adesione alla rottamazione per omessi versamenti Iva, ritenute o indebite compensazioni di crediti non spettanti, comporti il beneficio della non punibilità sotto il profilo penale.
Analogamente, per tutti gli altri delitti tributari, per i quali non esistono cause di non punibilità, con l’adesione alla rottamazione è possibile beneficiare della riduzione a metà della sanzione edittale e l’esclusione delle pene accessorie, sempre a condizione che il pagamento del dovuto avvenga prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado.
Da ultimo, con la rottamazione è possibile accedere al patteggiamento, in quanto la norma subordina lo speciale rito solo previo pagamento delle imposte dovute.
Da ricordare infine che definendo i carichi legati a procedimenti penali e riducendo così l’imposta ritenuta evasa, dovranno essere dissequestrati eventuali beni sottoposti a vincolo cautelare.