Controlli e liti

Rottamazione a costo zero per le sanzioni ma serve la domanda

Definibili i carichi di vecchie rottamazioni rese inefficaci da rate non pagate

di Giuseppe Morina e Tonino Morina

Per le sanzioni, la rottamazione-quater può essere a costo zero, ma la domanda va comunque presentata. Anche in caso di adesione alla rottamazione-quater per carichi precedentemente compresi nella rottamazione-ter, nella domanda si deve indicare il numero identificativo della cartella. Possono essere oggetto della rottamazione-quater tutti i carichi già inseriti in dichiarazioni di adesione alle precedenti rottamazioni, purché rientranti nell’ambito applicativo della nuova definizione. Ciò vale anche nel caso di inefficacia della precedente a seguito del mancato pagamento nei termini anche di una sola delle rate dovute per la definizione. La rottamazione-quater non inibisce la presentazione di una richiesta di rateazione, dei debiti risultanti dai carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, per i quali il debitore dovesse incorrere nell’inefficacia della definizione per mancato integrale e tempestivo versamento delle somme dovute per la stessa definizione.

Sono queste alcune risposte dell’agenzia delle Entrate, che fanno parte degli ulteriori chiarimenti contenuti nel paragrafo 8 della circolare 6/E del 20 marzo 2023.

Con la rottamazione-quater, di cui ai commi da 231 a 252 della legge 197/2022, i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all’agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora, o le sanzioni e le somme aggiuntive, e le somme maturate a titolo di aggio. Si dovranno versare le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

Rientrano nella definizione anche i carichi recanti solo sanzioni amministrativo-tributarie. In questo caso, per beneficiare della definizione, il debitore deve pagare le sole somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento. Se non è dovuto alcun importo neppure all’agente della riscossione a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella, il debitore, per avvalersi della definizione, deve comunque presentare la dichiarazione di adesione all’agente della riscossione. La domanda si presenta entro il 30 aprile 2023, che slitta al 2 maggio 2023, in quanto il 30 aprile è domenica e il primo maggio è festivo.

Per le Entrate, i debiti oggetto di precedenti definizioni che non rientrano tra quelli agevolati dalla nuova rottamazione devono essere saldati rispettando il precedente piano di rateazione.

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