Controlli e liti

Rottamazione e saldo e stralcio: la scadenza delle rate 2020 resta confermata per il 10 dicembre

Scadenza tassativa: non trova applicazione il lieve inadempimento di 5 giorni di ritardo valevole per la generalità dei pagamenti

immagine non disponibile

di Dario Deotto e Luigi Lovecchio

Il Dl 129/2020 non ha interessato la scadenza della rottamazione ter e del saldo e stralcio, prevista per il 10 dicembre prossimo (come confermano le Faq dell’Ader). Entro tale data, dunque, i debitori che hanno presentato la domanda a suo tempo dovranno versare l’intero importo delle rate originariamente in scadenza nel 2020.

Al riguardo, si ricorda che, con riferimento alla rottamazione ter, le scadenze di legge (articolo 3 del Dl 119/2918) erano il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre. Con riguardo al saldo e stralcio, invece, le scadenze originarie cadevano il 31 marzo e il 31 luglio 2020. I versamenti di queste rate, ai sensi dell’articolo 68 del Dl 18/2020, può essere effettuato, in un’unica soluzione, entro il 10 dicembre. Va tuttavia evidenziato che quest’ultima scadenza è tassativa. Ne consegue che non trova applicazione il lieve inadempimento di 5 giorni di ritardo valevole per la generalità dei pagamenti. Pertanto, il versamento effettuato, ad esempio, l’11 dicembre determina l’irreversibile decadenza della definizione agevolata. Le Faq dell’Ader confermano altresì che allo scopo sarà sufficiente utilizzare i bollettini di versamento originari, poiché l’importo da pagare è lo stesso.

Se si decade dalla rottamazione ter, non solo è ripristinato il debito iniziale ma per di più non è possibile rateizzare il debito residuo. Quest’ultima regola, però, non vale per coloro che al 31 dicembre 2019 avevano già abbandonato la definizione agevolata. Per tali soggetti, l’articolo 68 del Dl 18/2020, concede, in via eccezionale, la possibilità di presentare ex novo un piano di dilazione. Anche in questo caso, peraltro, vi sarà tutta la convenienza a proporre l’istanza entro la fine dell’anno, allo scopo di fruire dell’allungamento a 10 rate non pagate della soglia di tolleranza per non perdere il beneficio del termine.

Le Faq dell’Ader, in proposito, osservano tuttavia che se il debitore, alla data di presentazione della domanda di condono, aveva già una rateazione scaduta, non può chiedere nuove dilazioni se prima non salda le rate scadute. Tanto, in forza della previsione a regime dell’articolo 19, Dpr 602/1973. È chiaro che in questo modo si rende di fatto impossibile l’accesso alla rateazione per i debitori che si trovano in quella situazione. Per superare l’ostacolo, stante la preclusione posta dall’Ader, occorrerebbe una modifica legislativa, da adottare ad esempio in sede di conversione del Dl 129.

La situazione è diversa per i debitori che, alla data di trasmissione dell’istanza di definizione, avevano una rateazione in corso. In questo caso, infatti, l’articolo 3, comma 13, del Dl 119/2018, stabiliva che il piano era revocato ope legis. Ne consegue che i contribuenti potranno richiedere senz’altro una nuova dilazione, senza che il venir meno di quella precedente possa essere in alcun modo di ostacolo.

Si segnala da ultimo che nelle Faq di agenzia delle Entrate – Riscossione si precisa che l’accesso agli uffici dell’agente della riscossione è ammesso solo per appuntamento.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©