Controlli e liti

Rottamazione, niente proroga per chi è decaduto nel 2019

Le Faq di agenzia Entrate Riscossione: lo slittamento delle rate 2021 al 30 novembre non esplica effetti per i debitori che non rispetteranno la scadenza di fine luglio

di Luigi Lovecchio

Sospensione generalizzata della riscossione di tutte le cartelle di importo non superiore a 5.000 euro. La proroga dei termini della rottamazione-ter al 31 luglio prossimo non vale per i soggetti che erano già decaduti al 31 dicembre 2019. Per ragioni analoghe, la proroga delle rate 2021 al 30 novembre prossimo non esplica effetti per i debitori che non dovessero rispettare la scadenza di fine luglio.

Sono alcune delle precisazioni contenute nelle Faq di Agenzia delle Entrate – Riscossione (Ader) aggiornate alle modifiche introdotte con il Dl 41/2021.

Il decreto Sostegni ha prorogato a fine aprile la sospensione dei termini di pagamento delle somme dovute all’agente della riscossione. Gli importi sospesi devono essere pagati entro maggio. Le Faq tuttavia confermano che, entro lo stesso mese di maggio, il debitore può in alternativa presentare una istanza di dilazione. Per le domande trasmesse entro fine anno, peraltro, l’Ader ricorda che la decadenza dal piano di rientro si verifica solo con il mancato versamento di 10 rate e che la soglia di debito entro la quale non occorre dimostrare lo stato di difficoltà del debitore è elevata da 60.000 a 100.000 euro. Questo significa che entro il suddetto importo, il contribuente sarà libero di stabilire la durata della rateazione, nel limite massimo di 72 rate mensili.

Con riferimento alle cartelle derivanti da affidamenti eseguiti fino al 31 dicembre 2010, recanti un debito residuo non superiore a 5.000 euro, comprensivi di sorte capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, sono sospese tutte le operazioni di riscossione. Tanto, in attesa della emanazione del decreto attuativo, previsto entro 30 giorni dalla legge di conversione del Dl 41/2021. Tale decreto dovrà stabilire la data di efficacia della cancellazione dei ruoli disposta nell’articolo 4 del Decreto Sostegni, che richiederà un incrocio con i dati reddituali del debitore. L'azzeramento del carico infatti vale solo per i soggetti che hanno dichiarato un reddito imponibile per il 2019 non superiore a 30.000 euro. Nelle more dell’adozione della disciplina di attuazione, sono bloccate tutte le attività di riscossione dei carichi in esame, anche oltre la data del 30 aprile, senza che rilevi, a tale scopo, la posizione reddituale del debitore.

Con riferimento alle proroghe della rottamazione ter, le Faq evidenziano che per avvalersi delle stesse, alla nuova data di scadenza, non bisogna essere decaduti dalla sanatoria. Pertanto, riguardo alla data del 31 luglio prossimo, relativa alle rate originariamente in scadenza nel 2020, il differimento sarà inefficace per i soggetti che fossero già decaduti alla fine del 2019. Gli stessi, peraltro, potranno comunque proporre istanza di rateazione delle somme residue.

La nuova scadenza di fine novembre, inoltre, non avrà effetti nei confronti dei soggetti che non avessero onorato il termine della fine di luglio 2021, essendosi già verificata in tal caso la decadenza dalla definizione agevolata. Le Faq confermano infine che per entrambe le scadenze opera la tolleranza di 5 giorni di ritardo prevista a regime dalla disciplina della rottamazione ter.

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