Rottamazione quater con nuovo calendario: domande entro il 30 giugno
1In sintesi
Niente rush finale ad aprile per aderire alla c.d. rottamazione quater. Con il comunicato di venerdì 21 aprile scorso il Mef ha preannunciato lo slittamento dal 30 aprile al 30 giugno 2023 del termine ultimo per inviare l’istanza per aderire alla definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione tra il 1° gennaio 2000 ed il 30 giugno 2022 (articolo 1, commi 231-252, legge di Bilancio 2023).
Questo spostamento di due mesi ha come portato conseguente lo slittamento in avanti di tutte le altre scadenze correlate alla definizione agevolata.
Ma vediamo meglio quali saranno i nuovi step.
2I debiti rottamabili
La rottamazione quater riguarda tutti i carichi affidati all’agente della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022 inclusi quelli:
• in cartelle non ancora notificate, ciò che rileva infatti è l’affidamento del ruolo e non la notifica del provvedimento al contribuente;
• oggetto di rateizzazione o di sospensione;
• oggetto di una precedente “rottamazione” e/o “saldo e stralcio” e ciò anche se il contribuente è decaduto per mancato, tardivo, insufficiente versamento di una delle rate.
Possono rientrare anche i debiti affidati dalle casse/enti previdenziali di diritto privato se l’ente, entro il 31 gennaio 2023, ha adottato uno specifico provvedimento che ha trasmesso, sempre entro la stessa data, ad agenzia delle Entrate-Riscossione.
Tale informazione è poi resa nota sul proprio sito internet.
Gli enti previdenziali che hanno deliberato entro il 31 gennaio 2023 l’adesione alla rottamazione:
• Cnpa Forense - Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense;
• Enpab - Ente nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei biologi;
• Cnpr - Cassa ragionieri;
• Enpav - Ente nazionale i previdenza ed assistenza dei veterinari;
• Inpgi “Giovanni Amendola” - Istituto nazionale di previdenza ed assistenza dei giornalisti italiani.
Va precisato che se per i carichi dei quali il contribuente intende aderire alla rottamazione è presente un contenzioso pendente, nella domanda di adesione è necessario indicare la rinuncia.
3I debiti non rottamabili
Non rientrano nella rottamazione quater tutti i carichi affidati all’agente della riscossione prima del 1° gennaio 2000 e dopo il 30 giugno 2022.
Inoltre per espressa previsione normativa sono esclusi i carichi relativi a:
• somme dovute a titolo di recupero degli aiuti di Stato;
• crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
• multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
• “risorse proprie tradizionali” dell’Unione europea e l’Imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione;
• le somme affidate dagli enti della fiscalità locale e/o territoriale per la riscossione a mezzo avvisi di pagamento (Gia);
• i carichi affidati dalle casse/enti previdenziali di diritto privato che non hanno adottato entro il 31 gennaio 2023, lo specifico provvedimento per l’adesione al beneficio.
4Come presentare la domanda
Per aderire alla rottamazione quater occorre presentare una specifica domanda per la quale ci sono due modalità entro il 30 giugno 2023 (comunicato Mef 68 del 21 aprile 2023)
Online in area riservata
È possibile accedere nell'area riservata con le credenziali Spid, Cie e Carta nazionale dei servizi. Una volta entrati nella specifica sezione della definizione agevolata è presente un modulo da compilare con l’indicazione delle cartelle/avvisi da rottamare.
La procedura è particolarmente semplice in quanto il sistema indica già tutte le cartelle rottamabili e pertanto il contribuente dovrà limitarsi a selezionare quanto intenda includere nella rottamazione.
Non è necessario includere tutti i carichi contenuti in ciascuna cartella. È, infatti, possibile anche l’adesione per un singolo carico indicando il relativo riferimento nel modello.
Una volta presentata la domanda dall'area riservata, il contribuente riceverà una e-mail di presa in carico con allegata la ricevuta di presentazione della domanda di adesione (R-DA-2023).
On-ine in area pubblica
Nella specifica sezione dedicata è presente il modello della domanda che va compilato allegando il documento di riconoscimento. Per tale ipotesi è necessario specificare l’indirizzo e-mail dove si riceverà la ricevuta della domanda di adesione (R-DA-2023).
Anche in questo caso non è necessario riportare tutti i carichi presenti in una cartella, potendo il contribuente scegliere quali rottamare.
In conseguenza della presentazione della domanda dall’area pubblica il contribuente:
• riceverà una e-mail all'indirizzo indicato nel modello, con la quale viene comunicato un link che consente di convalidare la domanda presentata entro le successive 72 ore. Decorso inutilmente tale termine, infatti, il link non sarà più valido e la richiesta sarà annullata;
• dopo la convalida (tramite il link) sarà inviata una e-mail con la quale è comunicata la presa in carico, con il numero identificativo della pratica e il riepilogo dei dati inseriti;
• una volta che la domanda è stata presa in carico dall’Ader, sarà inviata una terza e-mail con un link per scaricare, entro i successivi 5 giorni, la ricevuta di presentazione della domanda di adesione (R-DA-2023). Decorso tale termine, non sarà più possibile effettuare il download.
La presentazione della domanda dall’intermediario
Gli intermediari abilitati possono presentare la domanda per i propri assistiti.
Più precisamente occorrerà entrare nell'area riservata con le credenziali Entratel e compilare la domanda per il contribuente di riferimento.
5La risposta di Ader
Dopo la presentazione della domanda, Ader invierà entro il 30 settembre 2023 (comunicato 68 Mef del 21 aprile 2023 che ha posticipato l’attuale termine del 30 giugno 2023) l’esito.
Più precisamente:
• in caso di accoglimento della domanda la comunicazione ricevuta dal contribuente conterrà:
- l’ammontare delle somme dovute;
- la scadenza dei pagamenti (se unica soluzione o rate) in base alla scelta indicata nella domanda dal contribuente;
- i moduli di pagamento precompilati;
- le informazioni per richiedere l'eventuale domiciliazione dei pagamenti sul proprio conto corrente;
• in caso di diniego della domanda la comunicazione ricevuta dal contribuente conterrà le motivazioni per le quali non è stata accolta. In caso di mancato accoglimento della domanda di adesione, il contribuente potrà riprendere il pagamento delle rate del piano di rateizzazione precedente se attivato.
6Il pagamento del dovuto
In sede di compilazione della domanda il contribuente può scegliere la modalità di versamento delle somme dovute.
In particolare, è prevista:
• unica soluzione, entro il 31 ottobre 2023 (come annunciato nel comunicato Mef 68 del 21 aprile 2023);
• rateizzazione in un numero massimo di 18 rate consecutive (5 anni), di cui la prima con scadenza il 31 ottobre. La seconda rata, salvo modifiche, è attualmente fissata per il 30 novembre 2023. Le restanti 16 rate (sempre salvo modifiche) saranno ripartite nei successivi 4 anni (28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024). Per le prime due rate è attualmente previsto che debbano essere almeno pari al 10% delle somme complessivamente dovute; le restanti rate invece saranno di pari importo. Il pagamento rateizzato prevede l’applicazione degli interessi al tasso del 2%.
In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento, superiore a 5 giorni, dell’unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento, la rottamazione risulta inefficace ed i versamenti sono considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.
Diversamente da quanto previsto per le pregresse rottamazioni, in caso di decadenza, il contribuente potrà richiedere la rateazione di quanto ancora dovuto (che sarà ovviamente aumentato delle sanzioni e degli interessi, essendo venuti meno gli effetti premiali della rottamazione).
7I provvedimenti cautelari assunti da Ader
Con la presentazione della domanda di rottamazione quater, Ader:
• non avvierà nuove procedure cautelari o esecutive;
• non proseguirà le procedure esecutive già avviate, salvo che non abbia avuto luogo il primo incanto con esito positivo;
• resteranno in essere eventuali fermi amministrativi o ipoteche già iscritte alla data di presentazione della domanda.
Inoltre, il contribuente, sempre per i debiti “definibili”, non sarà considerato inadempiente (ai sensi degli articoli 28-ter e 48-bis del Dpr 602/1973) e per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (Durc).
8La prescrizione
In seguito alla presentazione della domanda di rottamazione, sono sospesi:
• i termini di prescrizione e decadenza dei carichi inseriti nella domanda;
• fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti rateizzazioni.