Controlli e liti

Rottamazione, sulle rate si pagano gli interessi da dilazione al 4,5%

di Rosanna Acierno

L’articolo 6 del Dl n. 193/2016 (convertito in legge il 24 novembre 2016) ha introdotto una sanatoria delle cartelle di pagamento e degli accertamenti esecutivi che comporta rilevanti sconti per coloro che ne fruiscono. Ai debitori, infatti, viene data la possibilità di estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni incluse in tali carichi, gli interessi di mora (che Equitalia applica in caso di mancato pagamento entro il termine di 60 giorni dalla notifica della cartella), nonché le sanzioni e le somme aggiuntive dovute sui contributi previdenziali. L’unico importo richiesto è, dunque, costituito:

1) dalle somme affidate all’agente della riscossione a titolo di capitale (ossia vale a dire, a titolo di imposte e tributi locali, e/o contributi previdenziali e assistenziali Inps e Inail);

2) dagli interessi da ritardata iscrizione a ruolo;

3) dalle somme maturate a favore dell’agente della riscossione, a titolo di aggio da calcolare però solo sul capitale e sugli interessi da ritardata iscrizione a ruolo;

4) dalle eventuali spese maturate a seguito dell’avvio di procedure esecutive; 5) dalle spese di notifica della cartella di pagamento.

I contribuenti che intendono avvalersi della rottamazione dovranno presentare apposita istanza all’agente della riscossione, a pena di inammissibilità, entro e non oltre il 31 marzo 2017, indicando peraltro la modalità di pagamento prescelta (se in un’unica soluzione o in maniera dilazionata) e con l’impegno a rinunciare al ricorso, in caso di pendenza di giudizio. Il facsimile dell’istanza (c.d. modello DA1) con le relative modalità di compilazione è disponibile sul sito internet istituzionale di Equitalia.
La rottamazione si estende ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2016.

Tuttavia, alcuni carichi, per espressa previsione normativa non sono inclusi nella definizione. Si tratta, in particolare, dei dazi doganali, dell’Iva all’importazione, dei crediti derivanti da pronunce della Corte dei Conti, delle somme dovute a seguito di recupero di aiuti di Stato dichiarati incompatibili, delle multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna, delle sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazioni contributive.
In caso di accoglimento dell’istanza di definizione agevolata, entro e non oltre il 31 maggio 2017, Equitalia comunicherà al contribuente istante l’ammontare delle somme dovute ai fini della definizione.

Il pagamento potrà essere fatto in unica soluzione o in cinque rate, sulle quali saranno dovuti gli interessi da dilazione del 4,5% annuo. In caso di pagamento rateale, i versamenti delle prime tre rate andranno effettuati rispettivamente a luglio, settembre e novembre 2017 per un importo pari al 70% delle somme dovute. I versamenti, invece, delle ultime due rate andranno effettuati ad aprile e settembre 2018 per il restante 30%.

Il debitore ha tre possibilità di pagamento, alternative tra loro:

1) mediante domiciliazione bancaria (soltanto però qualora ne abbia fatto esplicita richiesta in sede di istanza di definizione, indicando le coordinate bancarie del conto corrente su cui sarà effettuato l’addebito);

2) mediante i bollettini precompilati allegati alla risposta inviata dallo stesso Agente; 3) recandosi direttamente allo sportello dell’Agente della Riscossione e versando contestualmente le somme dovute.

Nel momento in cui la domanda è inviata, se poi le rate non sono pagate, non solo i benefici (stralcio di sanzioni e interessi di mora) si perdono, ma è revocata di diritto la dilazione e tutto il carico può essere esatto.

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