Controlli e liti

Rottamazione-ter e saldo e stralcio, rinvio al 1° marzo 2021 senza cinque giorni di tolleranza

Le Faq di Entrate Riscossione sul Dl 157: rateazione senza documenti aggiuntivi per i debiti fino a 100mila euro per le domande presentate dal 30 novembre

Agenzia delle Entrate-Riscossione ha pubblicato 21 risposte alle domande più frequenti (Faq) in tema di rottamazione e novità sulle rateizzazioni. Quattro sono le direttive attuate per venire incontro ai contribuenti che hanno debiti con il fisco passati all’agente della riscossione. Vediamole nel dettaglio.

Nuove scadenze per rottamazione e saldo e stralcio

È stato disposto il rinvio al 1° marzo del termine di pagamento delle rate in scadenza nel 2020 della rottamazione-ter e del saldo e stralcio, già fissato al 10 dicembre 2020 dal decreto rilancio (Dl 34/2020). In questo modo, i contribuenti, in regola con i pagamenti delle rate 2019, possono beneficiare della ulteriore proroga che non comporta oneri aggiuntivi e consente di mantenere i benefici previsti dai due provvedimenti di definizione agevolata. Attenzione, però, perché la risposta fornita con il quesito n. 7 chiarisce espressamente che la data del 1° marzo è perentoria perché non sono previsti i 5 giorni di tolleranza rispetto al termine di pagamento.

Fino a 100mila euro rateazione a vista

Per le richieste presentate a partire dal 30 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021 viene elevata a 100 mila euro la soglia di debito, ordinariamente fissata a 60 mila euro, per il quale si può richiedere e ottenere una rateizzazione fino a 6 anni (ordinaria) senza la necessità di presentare la documentazione che attesti lo stato di comprovate difficoltà economiche.

Nuova opportunità per i decaduti

In deroga alla norma generale, entro il 31 dicembre 2021 possono richiedere una nuova dilazione anche tutti i contribuenti decaduti da precedenti rateizzazioni prima del periodo di sospensione dell’attività di riscossione stabilita dal decreto cura Italia (Dl 18/2020). La nuova richiesta di dilazione non è subordinata al pagamento delle rate arretrate. Il provvedimento interviene anche con una misura per chi è decaduto dalle precedenti rottamazioni (previste dai Dl 193/2016 e 148/2017) concedendo la possibilità entro il 31 dicembre 2021 di chiedere una rateizzazione delle somme ancora dovute.

Tolleranza fino a 10 rate

Il provvedimento conferma, anche per le richieste di rateizzazione presentate fino al 31 dicembre 2021, la possibilità di usufruire di un periodo più lungo per la decadenza che si verifica con il mancato pagamento di 10 rate, anche non consecutive, (anziché le 5 ordinariamente previste). Questa misura era già stata disposta dai precedenti decreti per i piani di dilazione in essere alla data dell’8 marzo 2020 e per i provvedimenti di accoglimento delle richieste presentate fino al 31 dicembre 2020.

Le risposte, fornite dall’agente della riscossione non riguardano solamente le novità introdotte dal decreto Ristori-quater ma offrono anche chiarimenti con riferimento alle procedure esecutive e/o cautelari quali ad esempio fermi, ipoteche blocco dei pagamenti da parte della Pubblica amministrazione e pignoramenti degli stipendi.

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