Rottamazione ter, per i ripescati saldo da pagare in tre anni
Ripescati i debitori che hanno saltato la rata del 7 dicembre della rottamazione bis: i relativi carichi possono rientrare nella rottamazione ter, ma il pagamento deve avvenire in tre anni (2019, 2020 e 2021) anziché in cinque anni (2019, 2020, 2021, 2022 e 2023). Le persone fisiche che hanno chiesto il saldo e stralcio senza averne diritto saranno comunque ammessi automaticamente alla rottamazione ter, in presenza dei requisiti di legge, con pagamento dilazionato a quattro anni e non a otto anni. Infine, allineamento delle rate della definizione agevolata delle risorse comunitarie a quelle della rottamazione ter ordinaria. Sono le modifiche contenute nell’emendamento approvato l’altro ieri in Commissione Finanze al Senato al decreto legge sulle semplificazioni (si veda il Sole 24 Ore di ieri).
I carichi inclusi nella rottamazione bis potevano rientrare nell’ultima definizione agevolata degli affidamenti alla precisa condizione che i debitori avessero pagato le rate in scadenza a luglio, settembre e ottobre 2018, entro lo scorso 7 dicembre. In tal caso, il debito rimanente sarà d’ufficio incluso nella tempistica di cui all’articolo 3 del Dl 119/2018. In base alla norma attualmente vigente, in ipotesi di inadempimento a tale obbligo non solo si decade dalla rottamazione bis ma non si può neppure beneficiare della terza definizione agevolata.
Nell’emendamento appena approvato in Commissione si stabilisce invece che i medesimi carichi per i quali non è stato pagato il dovuto entro il 7 dicembre sono ammessi alla rottamazione ter, con pagamento da effettuarsi in 10 rate di pari importo, scadenti il 31 luglio e il 30 novembre 2019, e poi il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2020 e 2021. Le rate ordinarie della rottamazione ter sono invece 18, a partire dal 2019 e fino al 2023.
Con riferimento alla definizione delle risorse comunitarie, attualmente da regolare in un massimo di 10 rate, con due rate annuali, si provvede all’allineamento rispetto al periodo di dilazione ordinario. Pertanto, il pagamento avverrà anche in questo caso in 18 rate complessive, di cui due nel 2019 e le altre 16 in quattro quote annuali.
Le modifiche riguardano anche il saldo e stralcio e correggono una verosimile imprecisione del testo originario. La questione riguarda le istanze che non presentano i requisiti di legge, vuoi in termini di Isee maggiore di 20mila euro vuoi in considerazione della tipologia dei debiti a ruolo (ad esempio, debiti da accertamenti tributari). In tale eventualità, la disciplina di riferimento prevede la confluenza nella rottamazione ter, secondo modalità di particolare favore, poiché sono concessi 8 anni di dilazione.
Si precisa in proposito in primo luogo che tale accesso automatico riguarda unicamente le persone fisiche, e non altri. Inoltre, si stabilisce che il carico confluito nella definizione agevolata ordinaria si versi, la prima rata, a novembre 2019, e il resto in quattro rate annuali di pari importo per i quattro anni successivi. In questo modo, si allinea il periodo di pagamento a quello della rottamazione ter ordinaria. Se l’istanza di stralcio “improcedibile” contiene carichi inclusi nella rottamazione bis, in relazione ai quali il debitore non ha rispettato la scadenza del 7 dicembre, il piano di rientro è in 9 rate, di cui la prima scade a novembre 2019 e il resto in 4 rate annuali negli anni 2020 e 2021.
Anche in questo caso, la ratio dell’emendamento è quella di equiparare il soggetto che ha chiesto lo stralcio, senza averne diritto, al debitore che fa istanza di rottamazione ter.
L’emendamento su forfettari e rottamazione approvato al Dl semplificazioni al Senato