Adempimenti

Rottamazione ter, rate scadute da pagare entro il 30 novembre

Rimessione in termini per il versamento delle somme 2020 e 2021

di Luigi Lovecchio

Rimessione in termini per il pagamento delle rate 2020 e 2021 della rottamazione ter e allungamento a 18 rate non pagate della condizione di decadenza dalle dilazioni in corso all’8 marzo 2020. Il set delle misure approntate dal decreto fiscale non dimentica le scadenze delle definizioni agevolate con l’agente della riscossione e la ripresa dei pagamenti delle rateazioni, dopo il lungo stop imposto dalla sospensione dell’articolo 68, Dl 18/20. Si tratta, peraltro, anche in questo caso del recepimento delle indicazioni contenute nella risoluzione parlamentare approvata questa settimana.

In tema di rottamazioni si ricorda, in primo luogo, che per effetto del Dl 73/21 (decreto Sostegni bis) le scadenze delle definizioni agevolate con l’agente della Riscossione, previste nel Dl 119/18 (compreso il saldo e stralcio), originariamente stabilite nel corso del 2020, sono state così rimodulate:

1) al 2 agosto 2021 le rate di febbraio e marzo 2020;

2) al 31 agosto 2021 la rata di maggio 2020;

3) al 30 settembre 2021 la rata di luglio 2020;

4) al 2 novembre 2021 (il 31 ottobre e il 1° novembre sono festivi) la rata di novembre 2020.

Per quanto riguarda invece le rate originariamente in scadenza nel 2021, fino a luglio, è stata disposta una proroga al 30 novembre prossimo. Per ciascuna di queste scadenze opera la tolleranza di cinque giorni di ritardo. Va inoltre ribadito che il mancato o il ritardato pagamento anche di una sola delle quote della definizione agevolata determina la caducazione della sanatoria, con la conseguenza che viene ripristinato il debito iniziale, comprensivo di sanzioni e interessi di mora.

Per venire incontro alle esigenze dei debitori, la novella del decreto fiscale ha previsto una rimessione in termini per tutte le rate inizialmente in scadenza nel 2020, consentendone il pagamento, senza alcuna maggiorazione, entro il prossimo mese di novembre. Resta inoltre confermata la scadenza di fine novembre per le quote aventi termine di versamento, in origine, fino al mese di luglio scorso. In sostanza, per il 30 novembre (in realtà, per il 6 dicembre, considerato il ritardo tollerato) è annunciato un vero “ingorgo” di pagamenti.

Un altro problema affrontato nel provvedimento in esame riguarda la ripresa dei versamenti delle dilazioni con agenzia delle Entrate–Riscossione. In proposito, si ricorda che, per effetto della sospensione dei pagamenti, non sono state versate tutte le rate aventi scadenza tra l’8 marzo 2020 e il 31 agosto 2021, pari a 18 rate.

Il debito sospeso avrebbe dovuto essere corrisposto entro lo scorso mese di settembre. L’agenzia delle Entrate – Riscossione ha tuttavia precisato che, poiché la decadenza dal piano di rientro si realizzava con il mancato pagamento di dieci rate complessive, il debitore avrebbe anche potuto versare a settembre un importo pari a nove rate pregresse, più quella del mese di settembre. In questo modo, infatti, l’interessato sarebbe rimasto al di sotto della soglia della decadenza ed avrebbe quindi potuto riprendere i versamenti mensili del piano originario. Non è tuttavia difficile immaginare che anche il pagamento delle nove rate (dieci con quella di settembre) avrebbe potuto rivelarsi proibitivo per molti debitori.

Per questo motivo, si è disposto in primo luogo che tutti i soggetti con rateazioni pendenti all’8 marzo 2020 sono di diritto riammessi, sempre e comunque, al piano di rientro. Inoltre, nei confronti dei medesimi soggetti, si è stabilito che la soglia di decadenza dal beneficio del termine è ulteriormente elevata a 18 rate non pagate.

Infine, è stato disposto che il versamento delle quote sospese possa essere effettuato entro il 31 ottobre prossimo. In questo modo, il debitore che non avesse, ad esempio, versato nulla sinora, né le somme sospese né quelle in maturazione da settembre in avanti, potrà anche limitarsi a pagare complessivamente tre rate, incluse quelle di settembre e ottobre, ottenendo così il diritto a proseguire il piano di rateazione originario, a partire da novembre. Tutto ciò senza maggiorazioni di sorta. Con riferimento alle dilazioni richieste dopo l’8 marzo 2020 e fino al 31 dicembre 2021, resta invece confermato che la soglia di decadenza dal beneficio del termine è di dieci rate non pagate.

La tempistica del decreto legge

• 150 GIORNI

È il nuovo termine per pagare le cartelle notificate dal 1° settembre al 31 dicembre 2021. Il termine di legge ordinario è di 60 giorni dalla notifica. Ne consegue che sia gli interessi di mora che le azioni di recupero coattivo non potranno iniziare prima di 150 giorni

• 60 GIORNI

Il termine per proporre ricorso anche avverso le cartelle notificate nell'ultimo quadrimestre 2021 resta invece fissato in 60 giorni dalla notifica

• 18 RATE NON PAGATE

Per le dilazioni in essere all'8 marzo 2020 la causa di decadenza è fissata in 18 rate non pagate

• 10 RATE NON PAGATE

Per le istanze di dilazione presentate da dopo l'8 marzo 2020 a fine 2021 decadenza con10 rate non pagate

• 5 RATE NON PAGATE

A partire dalle domande di rateazione presentate dall'anno prossimo, torna applicabile la clausola ordinaria di decadenza, rappresentata da 5 rate non pagate

• 31 OTTOBRE 2021

Entro tale data i soggetti con dilazioni pendenti all'8 marzo 2020, che si considerano automaticamente riammessi al piano di rientro iniziale, possono saldare le rate sospese maturate tra l'8 marzo 2020 e il 31 agosto 2021.Tuttavia, poiché la perdita del beneficio del termine consegue solo al mancato versamento di 18 rate complessive, i soggetti potrebbero anche corrispondere, entro la suddetta data, tre rate, incluse quelle di settembre e ottobre, acquisendo così il diritto di proseguire nei pagamenti mensili del piano originario

• 30 NOVEMBRE 2021

Entro tale data vanno versate tutte le rate delle definizioni agevolate con l'agente della riscossione (rottamazione ter e saldo e stralcio), originariamente erano in scadenza nel 2020 e nel 2021, fino alla rata del luglio di quest'anno. Si tratta di una remissione in termini, poiché le scadenze prorogate dal decreto Sostegni bis sono in gran parte già scadute. È ammesso il lieve ritardo rappresentato da cinque giorni di tolleranza rispetto alla scadenza che è stata indicata dalla legge

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