L'esperto rispondeAdempimenti

Rottamazione ter, solo per il mancato versamento delle rate 2019 si può ancora dilazionare il debito residuo

Occorrerà presentare un’istanza di dilazione ad agenzia delle Entrate Riscossione e, dopo l'accoglimento, sarà possibile effettuare il versamento delle rate mensili secondo il piano concesso

di Rosanna Acierno

La domanda

Sono il liquidatore di una srl. L’azienda non ha pagato due rate nel 2019 (luglio e novembre) e le successive del 2020 e 2021 (sei rate), relative alla coseddetta rottamazine ter. È possibile rientrare nella riapertura dei termini, pagando le 10 rate totali entro il 9 maggio 2022?
E.M. – Vicenza

La risposta è negativa. Il mancato pagamento di due rate nel 2019 e, dunque, prima della emergenza epidemiologica e della previsione delle diverse proroghe, ha comportato la decadenza in capo alla società del beneficio della rottamazione, con la conseguenza che in capo alla stessa è riemerso il debito a titolo di sanzioni e interessi di mora, fermo restando il riconoscimento a titolo di scomputo delle somme versate. Tuttavia, sebbene decaduta dalla rottamazione per mancato, insufficiente o tardivo versamento delle somme scadute nel 2019, grazie alle novità introdotte dal decreto Rilancio (decreto legge 34/2020) e dal decreto Ristori (decreto legge 137/2020), la società può chiedere la rateazione delle somme ancora dovute, a norma dell'articolo 19 del Dpr 602/1973. Occorrerà quindi presentare un’apposita istanza di dilazione all'agenzia delle Entrate Riscossione e, dopo l'accoglimento, sarà possibile effettuare il versamento delle rate mensili secondo il piano di ammortamento concesso. Si ricorda infine che, in caso di rateazione, il mancato pagamento di cinque rate anche non consecutive comporterà la decadenza.

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