Imposte

Runts, esenzione Iva agli enti con attività di interesse generale

di Raffaele Rizzardi e Gabriele Sepio

Le Onlus potranno iscriversi al Registro unico del terzo settore fino al 31 marzo del periodo d’imposta successivo all’autorizzazione della Commissione europea sui nuovi regimi fiscali. Termine, quest’ultimo, che coinciderà con il venir meno della disciplina prevista dal Dlgs 460/1997 che prevede la decommercializzazione delle attività istituzionali e la non imponibilità delle attività direttamente connesse. Tale regime verrà sostituito dopo l’autorizzazione Ue con le misure fiscali previste dal Codice del terzo settore (Cts).

Sul fronte Iva, invece, le Onlus non beneficiano di un regime di favore anche se in ragione delle finalità di solidarietà sociale che caratterizzano la loro attività, il legislatore ha previsto delle ipotesi di esenzione per alcune operazioni effettuate da tali enti (articolo 10, comma 1, nn. 15), 19), 20 e 27-ter) del decreto Iva). Si tratta ad esempio delle prestazioni di trasporto di malati o feriti effettuate con veicoli appositamente equipaggiati, quelle relative al ricovero/cura nonché quelle socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili, svolte a favore di anziani, inabili adulti, tossicodipendenti, malati di Aids, handicappati psicofisici, minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza. Prevista, inoltre, una particolare ipotesi di esclusione dal campo Iva (articolo 2, comma 2 del Dlgs 460/1997) per le raccolte pubbliche di fondi occasionali svolte in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, realizzate anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori.

Con il completamento della riforma, ai fini Iva la parola Onlus contenuta nell’articolo 10 del Dpr 633/1972 verrà sostituita con «enti del Terzo settore non commerciali», ossia tutti quelli che rispondono ai criteri di cui all’articolo 79, comma 5 del Cts. Per valutare la spettanza o meno dell’esenzione, diventerà fondamentale l’inquadramento dell’ente come fiscalmente commerciale o meno, attraverso il duplice test dell’articolo 79 del Cts: valutazione della natura dell’attività, in base al raffronto tra entrate e costi dell’ente e verifica della qualificazione fiscale dell’ente nel suo complesso, a seconda della prevalenza o meno delle entrate derivanti da attività di interesse generale svolte con modalità non commerciali.

Le esenzioni di natura oggettiva previste all’articolo 10 del decreto Iva potranno applicarsi agli enti del terzo settore a prescindere dalla loro natura commerciale o meno (si pensi alle prestazioni di ricovero e cura oppure al trasporto malati). Tali novità, tuttavia, non sono ancora operative: la loro efficacia, infatti, è rinviata al periodo d’imposta successivo a quello in cui la Commissione europea avrà autorizzato le misure del Cts sottoposte al suo vaglio.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©