Controlli e liti

Ruoli e cartelle, test decorrenza per la stretta sulle impugnazioni

Pubblicata in «Gazzetta» la legge 215/2021 di conversione del Dl fisco lavoro. Scattano le nuove norme

di Laura Ambrosi e Antonio Iorio

Nodo decorrenza per la stretta sulle impugnazioni prevista dalla legge 215/2021 conversione del Dl 146/2021, pubblicata sulla «Gazzetta Ufficiale» del 20 dicembre. Con l’entrata in vigore (dal 21 dicembre) della norma che prevede la non impugnabilità dell’estratto di ruolo e il ricorso avverso ruolo e cartelle per vizi di notifica solo in determinate circostanze, sorgono dubbi sull’effettivo momento in cui tali disposizioni sono operative. Infatti, mentre la disposizione sulla procedura di liquidazione delle spese di lite da parte dell’agente di riscossione prevede esattamente l’entrata in vigore, individuata nelle pronunce di condanna emesse successivamente alla legge di conversione, per la non impugnabilità non viene detto nulla.

Ma vediamo i termini della problematica. L’introduzione di un nuovo comma all’articolo 12 del Dpr 602/1973 prevede in sostanza che: l’estratto di ruolo non è impugnabile; il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata possono essere direttamente impugnati solo in tre casi:

• pregiudizio per la partecipazione a procedura di appalto;

• blocco di pagamenti da parte della Pa;

• perdita di un beneficio nei rapporti con una Pa.

In tutti gli altri casi è impugnabile solo il primo atto con cui si manifesta la misura cautelare o esecutiva.

La disposizione è finalizzata alla riduzione dei procedimenti immotivatamente promossi dai contribuenti contro l’estratto di ruolo. E si ritiene che non possa trattarsi di norma interpretativa, con la conseguenza che essa troverà applicazione solo per il futuro e non anche per il passato.

Si tratta allora di comprendere quale sia la situazione “passata” per la quale trova ancora applicazione la precedente previsione (giurisprudenziale) sulla impugnabilità dell’estratto di ruolo.

In assenza di una specifica decorrenza, all’entrata in vigore della legge potrebbero verificarsi le seguenti situazioni: a) è stato richiesto l’estratto di ruolo, ma non è stato ancora impugnato pur in presenza di cartelle asseritamente non notificate; b) è stato già impugnato l’estratto di ruolo, ma non è avvenuta la costituzione in Ctp; c) l’estratto di ruolo è stato impugnato ed è avvenuta la costituzione in Ctp.

Si ritiene che la situazione rilevante, alla data di entrata in vigore della nuova disposizione, sia la notifica del ricorso all’agente della riscossione. A tal fine, infatti, non appare necessaria anche la costituzione in giudizio prima dell’entrata in vigore della nuova norma. Analogamente, dovrebbe essere del tutto irrilevante l’acquisizione ufficiale di un estratto di ruolo precedentemente alla legge di conversione.

Ne consegue, che i contribuenti i quali, all’entrata in vigore della nuova disposizione, hanno già in corso un procedimento a seguito dell’impugnazione dell’estratto di ruolo, ovvero di cartelle asseritamente non notificate, hanno il pieno diritto alla prosecuzione del procedimento senza che la nuova norma abbia alcuna rilevanza ed essendo del tutto indifferente se il procedimento sia pendente in primo grado, appello o cassazione.

Si ritiene che analogo diritto spetti ai contribuenti che, alla medesima data, abbiano già notificato il ricorso all’agente della riscossione contro l’estratto o la cartella non notificata, ancorch* non sia avvenuta la costituzione in giudizio. Al contrario, coloro che, a tale data, non abbiano già notificato il ricorso non potranno più impugnare l’estratto di ruolo pena l’inammissibilità del gravame, trattandosi di atto non più impugnabile a nulla rilevando che l’estratto di ruolo sia stato acquisito prima della norma sulla non impugnabilità

Nessun dubbio, invece, per la nuova procedura sul recupero delle spese di lite in caso di condanna dell’agente della riscossione, in quanto viene espressamente prevista la sua applicazione alle pronunce di condanna emesse dopo l’entrata in vigore della legge.

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