Ruoli scaduti, invito a pagare prima dell’atto esecutivo
Chi ha debiti pendenti all'8 marzo 2020 ha tempo fino al 30 settembre
Da domani ripartono anche le azioni di recupero coattivo, sia con riferimento alle misure cautelari (fermo veicoli e ipoteca) sia con riguardo agli atti esecutivi (pignoramenti), ma non per tutti. I soggetti che avevano debiti non scaduti all’8 marzo 2020, infatti, poiché hanno facoltà di versare le somme sospese fino alla fine di settembre, non possono essere destinatari di operazioni di riscossione prima del 1° ottobre 2021 (circolare 25/E/2020). Si tratta essenzialmente delle seguenti situazioni: a) debitori con dilazioni pendenti all’8 marzo 2020 che non hanno versato una o più delle rate scadenti dopo tale data; b) debitori che hanno ricevuto cartelle di pagamento non ancora scadute alla medesima data dell’8 marzo 2020.
Al contrario, tutti coloro che, alla data di entrata in vigore dell’articolo 68, Dl 18/2020, avevano debiti già scaduti, già da domani potranno essere raggiunti da atti di recupero forzoso. A tale proposito, si pone una rilevante questione interpretativa. In base all’
Non occorre invece alcun atto preliminare per adottare le misure cautelari, anche perché la procedura a regime per queste già prescrive la notifica, rispettivamente, di un preavviso di fermo e di un preavviso di ipoteca (articoli 86 e 77, Dpr 602/73).
Una volta ricevuto l’atto di recupero forzoso, occorrerà in primo luogo accertarsi della corretta notifica del titolo esecutivo. Sotto il profilo del rispetto dei termini, normalmente, prescrizionali che regolano le operazioni di riscossione coattiva, valgono le medesime considerazioni svolte a proposito delle cartelle (si veda l’altro articolo). A ogni buon conto, si ricorda che anche a fronte delle operazioni di riscossione coattiva - purché non innescate da segnalazioni di una Pa - è possibile chiedere la dilazione.