Controlli e liti

Ruoli scaduti, invito a pagare prima dell’atto esecutivo

Chi ha debiti pendenti all'8 marzo 2020 ha tempo fino al 30 settembre

di Luigi Lovecchio

Da domani ripartono anche le azioni di recupero coattivo, sia con riferimento alle misure cautelari (fermo veicoli e ipoteca) sia con riguardo agli atti esecutivi (pignoramenti), ma non per tutti. I soggetti che avevano debiti non scaduti all’8 marzo 2020, infatti, poiché hanno facoltà di versare le somme sospese fino alla fine di settembre, non possono essere destinatari di operazioni di riscossione prima del 1° ottobre 2021 (circolare 25/E/2020). Si tratta essenzialmente delle seguenti situazioni: a) debitori con dilazioni pendenti all’8 marzo 2020 che non hanno versato una o più delle rate scadenti dopo tale data; b) debitori che hanno ricevuto cartelle di pagamento non ancora scadute alla medesima data dell’8 marzo 2020.

Al contrario, tutti coloro che, alla data di entrata in vigore dell’articolo 68, Dl 18/2020, avevano debiti già scaduti, già da domani potranno essere raggiunti da atti di recupero forzoso. A tale proposito, si pone una rilevante questione interpretativa. In base all’ , quando è decorso oltre un anno dalla notifica della cartella senza che siano state avviate attività esecutive, l’agente della riscossione deve prima notificare un’intimazione a pagare le somme dovute entro cinque giorni. Non è chiaro se, a tale scopo, si debba o meno tener conto del lungo periodo di sospensione previsto nell’articolo 68, Dl 18/2020. In caso positivo, l’intimazione di pagamento dovrà sempre essere notificata. Potrebbe però argomentarsi al contrario che, in base all’articolo 12, Dlgs 159/2015, tutti i termini di decadenza e prescrizione pendenti alla data di inizio del periodo di moratoria sono sospesi sino alla fine di questo. Ne dovrebbe conseguire che per verificare la decorrenza dell’anno dalla notifica della cartella bisognerebbe “saltare” tutto l’arco temporale che va dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021. Si è dell’avviso che l’interpretazione più prudente sia la prima, atteso che appare dubbio che la previsione dell’articolo 50, Dpr 602/1973, contenga un termine propriamente qualificabile come prescrizionale o come decadenziale. Si è quindi dell’opinione che la ripresa dei pignoramenti debba sempre essere cautelativamente preceduta dall’invio della intimazione di pagamento.

Non occorre invece alcun atto preliminare per adottare le misure cautelari, anche perché la procedura a regime per queste già prescrive la notifica, rispettivamente, di un preavviso di fermo e di un preavviso di ipoteca (articoli 86 e 77, Dpr 602/73).

Una volta ricevuto l’atto di recupero forzoso, occorrerà in primo luogo accertarsi della corretta notifica del titolo esecutivo. Sotto il profilo del rispetto dei termini, normalmente, prescrizionali che regolano le operazioni di riscossione coattiva, valgono le medesime considerazioni svolte a proposito delle cartelle (si veda l’altro articolo). A ogni buon conto, si ricorda che anche a fronte delle operazioni di riscossione coattiva - purché non innescate da segnalazioni di una Pa - è possibile chiedere la dilazione.

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