Controlli e liti

Ruolo impugnabile senza la regolare notifica

La Ctr Lazio: l’estratto di ruolo è sempre impugnabile se l’agente della Riscossione non prova la regolare notifica della cartella

di Rosanna Acierno

L’estratto di ruolo è sempre impugnabile ove l’agente della Riscossione non provi la regolare notifica della cartella di pagamento e non fornisca alcuna prova circa il concreto rispetto, in caso di irreperibilità assoluta del destinatario, di tutti gli adempimenti stabiliti dalla legge e, in particolare dall’articolo 60, comma 1, lettera e) del Dpr n. 600/73, quali il deposito dell’atto impositivo, in busta chiusa e sigillata, nel Comune di domicilio fiscale risultante dall’ultima dichiarazione annuale, l’affissione dell’avviso di deposito dell’atto impositivo nell’albo del medesimo Comune e il decorso del termine di otto giorni da tale affissione.

Sono queste le principali conclusioni cui è giunta la Ctr Lazio, con la sentenza 3440/11 depositata l’8 luglio 2021, riformando integramente la sentenza pronunciata dalla Ctp di Roma.

La vicenda posta a base della decisione dei giudici laziali trae origine dal ricorso proposto da una srl dinanzi alla Ctp di Roma avverso una cartella esattoriale (relativa a maggiori imposte dovute per l’anno 2012) riportata su un estratto di ruolo e, asseritamente, mai notificata. Ritenendo provata la regolare notifica della cartella sulla base di una mera busta cartacea prodotta dall’agente della Riscossione, la Ctp di Roma dichiarava inammissibile il ricorso avverso la cartella riportata nell’estratto di ruolo.

La sentenza di primo grado veniva così tempestivamente impugnata dalla srl dinanzi alla Ctr Lazio, con richiesta di integrale riforma per aver, invero, ritenuto valida la notifica della cartella sebbene la busta prodotta da Riscossione in giudizio fosse (in gran parte) illeggibile e non riportasse un chiaro collegamento con la cartella stessa.

Nell’accogliere l’appello e nel condannare Riscossione al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, con la sentenza in commento i giudici laziali hanno preliminarmente precisato che, così come statuito dalla Corte di cassazione a sezioni unite con la sentenza n. 19704/2015, qualora il vizio di notifica abbia cagionato la mancata contezza della pretesa, il contribuente può ricorrere contro l’atto impositivo non appena ne viene a conoscenza, anche tramite l’estratto di ruolo. È pertanto ammessa l’impugnazione della cartella riportata nell’estratto di ruolo nei casi, ad esempio, di indebito utilizzo della procedura per gli irreperibili assoluti o di errori commessi dall’agente notificatore o dal postino a seguito di mutamento di residenza, oppure di consegna dell’atto a persona non riconducibile al contribuente.

Nel caso di specie, la Ctr Lazio ha constatato che al fine di provare la regolarità della notifica della cartella di pagamento l’agente della riscossione non ha fornito alcuna prova circa il concreto rispetto di tutti gli adempimenti previsti nella ipotesi di irreperibilità assoluta del destinatario, limitandosi a depositare in atti la copia di una busta postale, dalla quale non è stato possibile operare alcun sicuro collegamento con la cartella stessa. Invero, al fine di provare l’avvenuta notifica della cartella esattoriale, Riscossione avrebbe dovuto produrre documenti attestanti la regolare esecuzione, da parte dell’agente notificatore, di tutta la procedura stabilita dall’articolo 60, comma 1, lettera e) del Dpr n. 600/73, applicabile anche alle società di capitali, in caso di soggetti irreperibili assoluti, e in particolare:

1. il deposito della cartella, in busta chiusa e sigillata, nel Comune di domicilio fiscale della srl risultante dall’ultima dichiarazione annuale;
2. l’affissione dell’avviso di deposito della cartella nell’albo del medesimo Comune;
3. il decorso del termine di otto giorni da tale affissione.

Nel caso in cui non sia possibile eseguire la notifica per irreperibilità, infatti, il mancato rispetto della predetta procedura rende inesistente la notifica dell’atto impositivo.

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