Finanza

Sabatini, avvio del programma solo dopo l’istanza

In caso di leasing si può versare un acconto diretto per bloccare il bene

di Roberto Lenzi

Con la riforma della legge Sabatini, operativa dal 1° gennaio, sono arrivati i primi chiarimenti, con faq, da parte del ministero delle Imprese e del made in Italy (Mimit). Il ministero ha sottolineato che le imprese con plafond esaurito potranno tornare in corsa per nuovi finanziamenti e ha precisato che avviare il programma lo stesso giorno dell'invio dell'istanza compromette la possibilità di ottenere il contributo.

Avvio del programma

Avviare il programma d'investimento il giorno stesso dell'invio dell'istanza di accesso alla Sabatini inficia la possibilità di ottenere il contributo. L'avvio può avvenire solo a partire dal giorno successivo all'invio dell'istanza tramite Pec.

La data di avvio del programma corrisponde a quella in cui si è verificata per prima una delle seguenti condizioni: l'impresa ha assunto impegni giuridicamente vincolanti che rendono irreversibile il programma (come la stipula di contratti o l’emissione di conferme d'ordine per beni rientranti nel programma d'investimento), sono state emesse fatture relative a beni che compongono il programma oppure sono stati effettuati pagamenti, anche in acconto, relativi a beni che compongono il programma d'investimento.

Su questo requisito, è importante considerare che, in sede di presentazione della domanda, l'impresa deve scegliere il soggetto finanziatore e non può più modificare la scelta effettuata, salvo ripresentare una nuova domanda laddove il programma non sia ancora avviato.

Plafond di 4 milioni più statico

Per la verifica del rispetto del limite di 4 milioni di euro, rileva l'importo complessivo di tutti i finanziamenti già ammessi alle agevolazioni riferiti all'impresa beneficiaria. Il Mimit ha precisato che, alla data di scadenza del contratto di finanziamento comunicata in sede di stipula, il plafond si ripristinerà per l'importo corrispondente.

Ai fini del ripristino del plafond, non rileva invece la data dell'eventuale estinzione anticipata dei contratti di finanziamento. L'eventuale estinzione anticipata del finanziamento, tuttavia, non comporta la perdita del contributo, fermo restando che il soggetto finanziatore è tenuto a darne comunicazione al Mimit, tramite piattaforma, entro centoventi giorni dall'operazione.

Nel leasing acconto diretto

In caso di contratti di leasing, dopo la presentazione della domanda, anche l'impresa richiedente può procedere direttamente al versamento di un acconto al fornitore per bloccare il bene. In tal caso, l'importo dell'acconto deve essere oggetto di apposita fattura ed è da intendersi ricompreso nell’importo complessivo del contratto di leasing finanziario.

Beni usati

La Sabatini agevola esclusivamente le immobilizzazioni nuove di fabbrica. Tuttavia, rientrano in questa categoria anche i beni «a uso mostra» e quelli venduti «con riserva di gradimento» o «a prova», che siano stati consegnati in «conto visione» o «in prova» all'acquirente beneficiario anche preventivamente alla presentazione della domanda di agevolazione, purché acquistati dallo stesso beneficiario e sempreché la vendita si sia perfezionata dopo la presentazione della domanda.

Non sono ammissibili, invece, le spese relative al revamping di macchinari esistenti.

La sostituzione del bene

Qualora il bene strumentale agevolato subisca deterioramenti o presenti difetti di fabbrica entro i tre anni dall'ultimazione dell'investimento tali da non garantirne l'uso funzionale, può essere sostituito con altro equivalente, sempre nuovo di fabbrica. In questo caso, l'impresa è tenuta a darne comunicazione al Mimit attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto notorio da trasmettere mediante piattaforma, potendo così mantenere il contributo ottenuto. Trascorsi tre anni dalla data di ultimazione dell'investimento, invece, non è più necessario comunicare eventuali sostituzioni.

Tale procedura deve essere seguita anche in caso di eventuali incendi, furti o eventi calamitosi o accidentali che comportino la distruzione o sottrazione parziale o totale dei beni agevolati, peraltro trasmettendo l'eventuale documentazione rilasciata dalle autorità competenti (come il verbale di denuncia del furto di un bene) e comunicando la data dell’eventuale sostituzione del bene. La mancata sostituzione comporta la revoca delle agevolazioni, commisurata al periodo di tempo mancante per il raggiungimento del termine previsto per il mantenimento dei beni.

Dicitura in fattura elettronica

Per le domande presentate a partire dal 1° gennaio 2023, le fatture elettroniche, sia di acconto che di saldo, riguardanti i beni agevolati, devono riportare nell'apposito campo il «Codice Unico di Progetto – Cup», unitamente alla dicitura «art. 2, c. 4, D.L. n. 69/2013».

Il Mimit fornisce anche alcune alternative in caso di emissione senza dicitura, ma specifica anche che non è invece ammissibile la regolarizzazione delle fatture elettroniche tramite stampa delle stesse e apposizione con scrittura indelebile della dicitura Cup.

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