Adempimenti

Sabatini, contributi al bivio tra conto interessi e impianti

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di Giorgio Gavelli

La corretta rilevazione contabile del contributo previsto dalla legge Sabatini-ter (articolo 2 del Dl 69/2013) è oggetto di dibattito interpretativo, con effetti che si riflettono anche in campo fiscale.

La norma istitutiva prevede che le micro, piccole e medie imprese (raccomandazione 2003/361/Ce) possono accedere a finanziamenti agevolati, anche mediante leasing finanziario, per investimenti in macchinari, impianti, beni strumentali di impresa nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché per gli investimenti in hardware, in software ed in tecnologie digitali. I finanziamenti hanno durata massima di cinque anni dalla data di stipula del contratto e sono accordati per un valore massimo complessivo non superiore (attualmente) a 4 milioni di euro per ciascuna impresa beneficiaria, anche frazionato in più acquisti. Essi possono coprire fino al cento per cento dei costi ammissibili individuati dai decreti attuativi e godono di un contributo.

La prima ipotesi

I decreti 27 novembre 2013 e 25 gennaio 2016 prevedono «un’agevolazione nella forma di un contributo pari all’ammontare complessivo degli interessi calcolati in via convenzionale su un finanziamento della durata di cinque anni al tasso d’interesse del 2,75 per cento», incrementato del 30% se finalizzato all’acquisto di impianti, macchinari e attrezzature finalizzati alla realizzazione di investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti. Da notare che il calcolo porta spesso le imprese meglio posizionate col sistema bancario a fruire di un contributo maggiore degli oneri finanziari effettivamente sostenuti.

Sulla rilevazione contabile del contributo si scontrano due tesi. La prima individua tradizionalmente il contributo come in conto interessi, sostenendo la sua allocazione a diretta riduzione degli stessi (e, quindi, in C.17) seguendone la competenza, in conformità a quanto previsto espressamente dalla previgente versione del principio contabile Oic 12 (par. 98).

L’alternativa

La seconda tesi qualifica il contributo come in conto impianti, richiamando il paragrafo 57 dell’attuale principio Oic 12, secondo cui i contributi pubblici commisurati al costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali vengono differiti attraverso l’iscrizione di un risconto passivo e ripartiti temporalmente alla voce A.5 seguendo il ritmo del processo di ammortamento (o del leasing). In alternativa, se il contributo viene portato direttamente in detrazione del costo dell’immobilizzazione, il beneficio di competenza derivante dal contributo affluisce al conto economico – sempre in A.5 - attraverso il minor onere di ammortamento.

Il par. 96 del principio prevede ancora che i contributi «che riducono gli interessi sui finanziamenti» sono portati a riduzione della voce C.17 (o iscritti alla voce C.16.d se conseguiti in esercizi successivi), ma non cita più, come esempio, la legge Sabatini. I sostenitori di questa tesi fanno rilevare che nelle Faq del Mise (risposta 7.2) è esplicitamente affermato che «la nuova Sabatini è un aiuto di stato configurabile come contributo in conto impianti comunicato in esenzione a valere sui regolamenti comunitari relativi al settore di riferimento e, pertanto, non è in regime de minimis».

Il principio Ias 20 prevede solo due tipologie di contributi pubblici (tra cui vanno annoverati anche quelli che riducono gli interessi): quelli in conto capitale (per il cui ottenimento è essenziale che la società acquisti, costruisca o acquisisca attività immobilizzate) e quelli in conto esercizio, privi di tale caratteristica. La rilevazione non differisce in maniera sostanziale da quella prevista dagli Oic anche se, per i contributi in conto esercizio, è prevista anche la diretta deduzione dell’importo da quello del costo correlato.

Effetti fiscali

Non essendo presente una deroga specifica, il contributo è rilevante fiscalmente. Tuttavia, la rilevazione contabile alla voce A.5 o (in negativo) alla voce C.17 comporta conseguenze differenti, non solo ai fini Irpef/Ires (con riferimento agli ammortamenti e al fatto che il risultato della gestione caratteristica e di quella finanziaria costituiscono grandezze rilevanti per diverse disposizioni del Tuir, prime fra tutti l’articolo 96 sulla deducibilità degli interessi passivi), ma anche ai fini Irap, nella cui base imponibile gli oneri finanziari sono indeducibili.

L’ulteriore criticità

La tesi della qualifica come contributo in conto impianti - che appare convincente in considerazione del fatto che il contributo è calcolato in via convenzionale sugli interessi e non direttamente su di essi – incontra un ostacolo nella modifica intervenuta con l’articolo 21 del decreto crescita (Dl n. 34/2019), che estende la contribuzione agevolata Sabatini anche a iniziative volte alla capitalizzazione dell’impresa.

In questa ipotesi il programma di investimento (di cui si attende il decreto attuativo) potrà forse essere di varia natura (ad esempio, acquisto aziende, ingresso in nuovi mercati, sviluppo di nuovi prodotti), con la conseguenza che la correlazione con uno specifico bene immobilizzato sembra assai più difficile.

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