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Saldo e acconto Irap non versati entrano nel calcolo della quota deducibile dall’Ires e dall’Irpef

Decreto Rilancio e sconto Irap

di Gianluca Dan

La domanda

Il Dl 34/2020, all’articolo 24, prevede che i contribuenti con volume d’affari inferiore a 250 milioni di euro non siano tenuti al versamento del saldo Irap 2019 e del primo acconto Irap 2020. La circolare 27/E/2020 dell’agenzia delle Entrate chiarisce che il saldo Irap 2020 dev’essere contabilizzato al netto del primo acconto Irap “figurativo”. Vorrei sapere se il saldo 2019 e l’acconto 2020 non versati devono essere considerati anche ai fini del calcolo della quota Irap deducibile dall’Ires.
R. M. – Mantova

La risposta è affermativa. Coloro che hanno fruito delle agevolazioni ex articolo 24 del Dl 34/2020 (cosiddetto decreto “rilancio”), rappresentate dalla possibilità di non versare il saldo Irap 2019 e la prima rata di acconto 2020, dovranno tenere conto di tali minori versamenti in sede di calcolo della deduzione dall’Irpef/Ires relativa al 2020. L’Irap da considerare per il calcolo della deduzione è quella versata a titolo di saldo (zero nel 2020) e a titolo di acconto nel limite dell’imposta effettivamente dovuta nel 2020.

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