Saldo e stralcio dei ruoli con lo scoglio delle ritenute
All’interno della sanatoria dei ruoli da omesso versamento di imposte dichiarate, limitata alla liquidazione automatica della dichiarazione (articoli 36-bis del Dpr 600/1973 e 54-bis del Dpr 633/1972), la legge di Bilancio 2019 ( legge 145/2018, articolo 1, comma 184 ) fa un generico riferimento alla possibilità di stralciare «tributi». Quindi, se nessun dubbio si pone per imposte sui redditi, Iva, Irap e imposte sostitutive, dovrebbero rientrare nella definizione anche le ritenute operate, dichiarate nel 770, ma poi non versate dal sostituto d’imposta.
La questione non è di poco conto, in quanto lo stralcio a forfait delle cartelle esattoriali per omesso versamento di ritenute, da parte di quei contribuenti che versano in oggettiva difficoltà economica (indicatore Isee fino a 20mila euro, con aliquota minima del 16%, una intermedia del 20% e, infine, un’aliquota massima del 35%), permetterebbe di chiudere integralmente non solo il debito del sostituto d’imposta ma, al contempo, potrebbe anche confermare la possibilità del sostituito di scomputare in dichiarazione un importo ben maggiore rispetto a quello che, per effetto della definizione, sarà percepito dall’Erario.
Per la giurisprudenza non è pacifico se il debito d’imposta da mancato versamento di ritenute debba rimanere confinato esclusivamente sul sostituto, ovvero se il Fisco possa ripetere anche dal sostituito le somme non pagate. Esiste, infatti, giurisprudenza di legittimità che ritiene il sostituito solidalmente responsabile con il sostituto in caso di mancato versamento della ritenuta operata e il fatto che il sostituto d’imposta sia definito ex articolo 64, comma 1 del Dpr 600/1973, come chi, in forza di legge, è obbligato al pagamento di imposte in luogo di altri, «non toglie che anche il sostituito debba ritenersi fin dall’origine obbligato solidale al pagamento dell’imposta, sicché anch’egli è soggetto al potere di accertamento ed a tutti i conseguenti oneri, fermo restando il diritto di regresso verso il sostituto che, dopo aver eseguito la ritenuta, non l’abbia versata all’Erario» (Cassazione, sentenze 12076/2016, n. 9933/2015 e n. 14033/2006) e ciò «a prescindere se la ritenuta sia prevista a titolo di imposta o a titolo di acconto» (Cassazione, sentenze 23121/2013).
Per alcuni giudici di merito, invece, la responsabilità per il mancato versamento della ritenuta dovrebbe gravare esclusivamente sul sostituto (Ctr Lombardia, sezione XLIX, n. 23/2016; Ctp Sondrio, n. 58/02/2017; Ctr Sicilia n. 2047/25/16). Se, allora, quest’ultimo si avvarrà del «saldo e stralcio», sarà interessante conoscere se i medesimi effetti estintivi e di definizione integrale si esplicheranno anche su quel contribuente che avesse scomputato nella sua dichiarazione ritenute condonate, ma non effettivamente versate.
Legge 145/2018 (legge di Bilancio 2019)