Salta l’ecobonus se il bonifico non «parla»
Secondo la Ctr Lombardia in assenza della causale non scatta la ritenuta e viene precluso l'accesso al bonus<br/>
Non spetta la detrazione del 50-65% delle spese per gli interventi di riqualificazione energetica (il cosiddetto ecobonus), qualora il pagamento sia stato eseguito mediante bonifico bancario “non parlante”, ovvero senza l'indicazione della norma agevolativa. Lo ha stabilito la Ctr Lombardia 1281/26/2020 (presidente Nocerino, relatore Crisafulli), che assume particolare rilievo perché applicabile anche alle spese ammesse al superbonus.
I contribuenti non titolari di reddito d'impresa, per poter accedere all’ecobonus, devono predisporre i pagamenti delle fatture relativi agli interventi agevolabili mediante bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il numero di partita Iva, ovvero, il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato (articolo 4, comma 1, lettera c), Dm 19 febbraio 2007). Tale norma ricalca esattamente quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, del Dm 18 febbraio 1998, n. 41, in materia di detrazione delle spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio.
Nel caso in esame, il contribuente aveva effettuato il pagamento delle spese con bonifico, ma senza indicare la norma agevolativa, per cui non era stata applicata la ritenuta dell'8% sulle somme bonificate, prevista dall'articolo 25 del Dl 78/2010. Il Fisco aveva quindi recuperato la detrazione, con cartella di pagamento, tempestivamente impugnata.
I giudici lombardi hanno ripreso taluni documenti di prassi, con cui le Entrate hanno chiarito che l'indicazione di una norma agevolativa differente, ad esempio di quella per le ristrutturazioni edilizie, piuttosto di quella sull'ecobonus, non compromette la fruizione della relativa detrazione, visto che in entrambe i casi viene comunque applicata la ritenuta dell'8% da parte degli istituti di credito (circolare 11/E/2014, risposta 4.5, e Faq delle Entrate del 20 gennaio 2015). Un errore che invece - scrive il collegio di merito - richiede necessariamente la correzione, pena la nullità dello sconto fiscale, è quello del cosiddetto bonifico ‘‘non parlante”, vale a dire quando sul bonifico viene dimenticata la causale: l'assenza di quest'ultima non permette di effettuare la ritenuta e automaticamente preclude la concessione del bonus. In tal caso, quindi, l'unica soluzione percorribile è quella di far presente l'errore alla ditta, chiedere il rimborso dell'importo già pagato, e provvedere a un secondo versamento con un nuovo bonifico.
A tali conclusioni - che risultano in linea con la prassi in materia (risoluzione 55/E/2012) - occorre però aggiungere che, se non è stato possibile ripetere il bonifico, la detrazione spetta comunque se il contribuente è in possesso di una dichiarazione sostitutiva di atto notorietà rilasciata dall'impresa, con la quale quest'ultima attesta che i corrispettivi accreditati a suo favore sono stati correttamente contabilizzati ai fini della loro imputazione nella determinazione del reddito (circolare 43/2016).
Tutto ciò vale anche per i bonifici relativi al superbonus del 110%, che devono essere pure loro “parlanti” (articolo 6, comma 1, lettera e), del decreto Requisiti del Mise e circolare 24/E/2020).