Imposte

Salta il superbonus per gli accumulatori se il fotovoltaico è al 50%

Detrazione al 110% esclusa per l’installazione di un sistema di accumulo su impianto preesistente

di Alessandro Borgoglio

Chi pone in essere un intervento trainante ai fini del superbonus non può accedere alla detrazione del 110% per l’intervento trainato relativo all’installazione di un sistema di accumulo su un impianto fotovoltaico preesistente, installato a suo tempo senza superbonus. A queste conclusioni si perviene da una lettura congiunta dei commi 5 e 6 dell’articolo 119 del Dl 34/2020.

In particolare, in base al comma 5, per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici, la detrazione di cui all’articolo 16-bis, comma 1, del Tuir spetta, per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, nella misura del 110%, fino a un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a 48.000 euro e comunque nel limite di spesa di 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico, da dividere tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, sempreché l’installazione degli impianti sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai commi 1 o 4 (rispettivamente interventi trainanti energetici e antisismici).

Il successivo comma 6 stabilisce che la detrazione di cui al comma 5, ovvero del 110%, è riconosciuta anche «per l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati con la detrazione di cui al medesimo comma 5, alle stesse condizioni, negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo e comunque nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema di accumulo».

Per ottenere l’agevolazione al 110% anche per i sistemi di accumulo, quindi, come si desume dal tenore letterale dei sopra riportati commi, tali sistemi possono essere installati non soltanto contestualmente all’impianto fotovoltaico, ma anche successivamente, però è necessario che l’installazione avvenga «negli impianti solari fotovoltaici agevolati con la detrazione di cui al medesimo comma 5», ovvero soltanto in quegli impianti per i quali è stata fruita la detrazione del 110%, e non in quelli per i quali, ad esempio, il contribuente in passato possa aver utilizzato invece la detrazione del 50% di cui all’articolo 16-bis del Tuir.

In tal senso depone anche la circolare 24/E/2020, paragrafo 2.2.2, per cui «la detrazione è riconosciuta anche in caso di installazione, contestuale o successiva, di sistemi di accumulo integrati nei predetti impianti solari fotovoltaici ammessi al Superbonus, alle stesse condizioni, negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo».

Il contribuente che, quindi, effettui un intervento trainante, come il cappotto termico su un edificio unifamiliare ex articolo 119, comma 1, lettera a), del Dl 34/2020, potrà fruire per questo della detrazione del 110%, sussistendone tutti i relativi presupposti, ma non potrà accedere al superbonus anche per l’installazione di un sistema di accumulo di cui al successivo comma 6, se lo integra nell’impianto fotovoltaico preesistente sul tetto, non realizzato contestualmente all’intervento trainante (cappotto termico) e per il quale quindi non è stata fruita la detrazione del 110% (ma quella del 50%).

Resta, in ogni caso, la possibilità di avvalersi per tali sistemi di accumulo della detrazione del 50% ex articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del Tuir: infatti, «l’installazione del sistema di accumulo su un impianto dà diritto alla detrazione sia nel caso in cui tale installazione sia contestuale che successiva a quella dell'impianto fotovoltaico, configurandosi, in dette ipotesi, il sistema di accumulo come un elemento funzionalmente collegato all'impianto fotovoltaico stesso» (circolare 19/E/2020, pagina 275).


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