«Salvagente» per i Confidi garanti di Pmi e professioni
Tra le molte difficoltà che le
Il rischio non riguarda solo le Pmi, ma si estende anche ai professionisti. Infatti già con l’Action Plan for Entrepreneurship 2014-2020, approvato dalla Commissione europea e successivamente con la legge di Stabilità 2016, i liberi professionisti sono equiparati alle piccole e medie imprese e possono quindi accedere ai bandi per contributi a fondo perduto, al credito agevolato e, non da ultimo, anche alle garanzie pubbliche.
Con il decreto Mise del 17 luglio 2017 («Gazzetta Ufficiale» n.214 del 13 settembre scorso) il governo ha destinato un contributo – rimborsabile - di 20 milioni di euro con l’obiettivo di limitare le ripercussioni negative: la misura è quindi riservata ai Confidi che subentrano, in qualità di garanti, in garanzie su finanziamenti di qualsiasi durata precedentemente rilasciate da società ed enti di garanzia posti in liquidazione, in favore di piccole e medie imprese.
La concessione del contributo è subordinata al possesso di una serie di requisiti da parte del confidi richiedente: non essere in stato di scioglimento o liquidazione; il subentro deve essere successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto; il totale delle garanzie a cui subentrare deve risultare di importo non inferiore al 25% del capitale sociale del Confidi richiedente come risultante dall’ultimo bilancio approvato alla data di presentazione della domanda.
Il contributo può essere concesso fino al 4% dell’importo totale delle garanzie su finanziamenti a Pmi nelle quali è subentrato il confidi richiedente ed è restituito al ministero al netto delle sole perdite liquidate a fronte delle garanzie pubbliche prestate. Sul sito del ministero (www.mise.gov.it) sono fornite le istruzioni utili alla migliore attuazione dell’intervento e sono stabiliti termini, modalità e schemi per la presentazione delle domande di contributo, da effettuarsi esclusivamente tramite procedura informatica.
Le domande, trasmesse secondo le modalità richieste, sono esaminate dal ministero secondo l’ordine cronologico di ricezione o di completamento a seguito di eventuali richieste di integrazione da parte del ministero medesimo.