Imposte

San Marino, comunicazioni fino al 24 febbraio

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di Giampaolo Giuliani

Con la pubblicazione del Dm del 12 febbraio 2014 del Mef sulla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio la Repubblica di San Marino esce dalla lista dei Paesi a fiscalista privilegiata, individuati con il Dm del 4 maggio 1999.
A pochi giorni dalla presentazione delle cosiddette "comunicazioni black list", obbligatorie per i soggetti passivi Iva che realizzano operazioni rilevanti ai fini del tributo con operatori di Paesi rientranti nell'elenco del Dm del 4 maggio 1999, si pone dunque la questione di come gestire l'uscita di San Marino dai Paesi a fiscalità privilegiata.
Una corretta lettura della norma impone di considerare San Marino come un Paese black list fino al 24 febbraio 2014.
A tale conclusione si deve pervenire avendo presente che per l'uscita dalla lista di Malta, Cipro e la Corea del Sud, avvenuta con il Dm del 5 agosto 2010, l'articolo 4 prevedeva che l'esclusione operasse retroattivamente dal 1 luglio 2010, di modo che questi tre Paesi non sono mai stato oggetto di comunicazione.
In assenza di un analogo provvedimento si deve dunque predisporre il modello polivalente per indicare le cessioni di beni e le prestazioni di servizi realizzate con soggetti passivi stabiliti in San Marino nei primi cinquantacinque giorni dell'anno.
In questo modo, per chi ha un obbligo mensile di inviare le comunicazioni, le operazioni realizzate in gennaio andranno segnalate con il modello polivalente da spedire entro il 28 febbraio prossimo, mentre per chi è trimestrale le operazioni realizzate dal 1° gennaio al 24 febbraio andranno comunicate con il modello polivalente da spedire entro il 30 aprile prossimo.
Da tenere ben presente che il modello polivalente permette di assolvere l'adempimento previsto dall'articolo 16 del decreto del 24 dicembre 1993 disciplinante i rapporti di interscambio ai fini Iva tra l'Italia e San Marino in cui il cessionario italiano deve annotare nel registro Iva delle fatture emesse e in quello degli acquisti il documento originale inviato dal cedente sammarinese, quello cioè in cui l'Ufficio tributario della Repubblica di San Marino ha apposto il suo timbro a secco e inoltre invii apposita comunicazione scritta dell'avvenuta annotazione all'agenzia delle Entrate territorialmente compente.
Circa quest'ultimo adempimento, si ricorda che la comunicazione in precedenza avveniva mediante spedizione all'agenzia delle Entrate territorialmente competente, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, mentre ora deve essere segnalata con la compilazione del quadro SE del modello polivalente, da inviare entro il mese successivo alla data di registrazione della fattura ricevuta dall'operatore sammarinese.
È importante sottolineare che visti i tempi con cui gli operatori di San Marino spediscono la fattura vidimata dal proprio ufficio tributario potrebbe accadere che nel mese di gennaio debbano essere comunicati nel modello polivalente gli acquisti realizzati negli ultimi mesi dell'anno 2013
Su questo specifico adempimento le istruzioni al modello precisano che «gli acquisti da operatori della Repubblica di San Marino vanno esclusivamente comunicati utilizzando l'apposito quadro SE» sicchè in assenza di puntuali chiarimenti da parte dell'amministrazione finanziaria si ritiene che entro il 28 febbraio prossimo gli operatori nazionali che hanno realizzato operazioni con soggetti passivi sammarinesi debbano predisporre il modello polivalente indicando nel quadro BL tutte le operazioni con San Marino rilevanti ai fini della black list ad esclusione degli acquisti di beni di cui al citato articolo 16, dove l'imposta è assolta mediante il meccanismo dell'inversione contabile o reverse charge.
Più complesso è gestire il modello polivalente del mese di febbraio, poiché il mese deve essere, per così dire, spaccato in due parti.
Dal 1° febbraio al 24 di febbraio valgono le regole sopradette, mentre dal 25 al 28 febbraio nel modello polivalente andranno indicate soltanto le fatture di cui al più volte citato art. 16, dato che le altre operazioni con San Marino sono state espunte dal quadro BL in quanto non più black list.
Da ultimo si ricorda che nella predisposizione del modello polivalente ai fini dello spesometro il quadro SE, è destinato ad accogliere anche «le prestazioni di servizi da fatture ricevute da soggetti extracomunitari».
Relativamente a quest'ultima precisazione contenuta nelle istruzioni allegate al modello è appena il caso di rilevare come sia bizzarro da parte dell'agenzia delle Entrate richiedere l'annotazione delle fatture ricevute da soggetti extracomunitari, dato che questi ultimi non hanno alcun obbligo a proposito, tant'è che lo stesso legislatore all'articolo 17 del Dpr n. 633 del 1972 prevede al comma 2 la cosiddetta autofatturazione. Si pensi, solo per fare un esempio, alle prestazioni realizzate da un operatore statunitense o giapponese o, ancora, senza andare così lontano, ad un soggetto passivo sammarinese.
Le prestazioni realizzate da questi ultimi soggetti trasmigrano dal quadro BL al quadro SE.

Il Dm del 12 febbraio 2014 del Mef

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