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Sanabile con ravvedimento la fattura senza Iva emessa versa la controllata oltre il plafond

Lettera d’intento per 1 milione, fattura per 1,1 milione - Ravvedimento da fare entro il 30 giugno.

di Giorgio Confente

La domanda

Nel corso dell’esercizio solare 2019 una società ha ricevuto dichiarazioni di intento da parte della propria controllata per «operazioni fino a concorrenza di un milione di euro». Per errore, la società controllante (in qualità di fornitore) ha emesso fatture nei confronti della controllata, senza applicazione dell’Iva (ex articolo 8, comma 1, lettera c, decreto Iva, Dpr 633/1972) per 1.100.000 euro, superando quanto indicato per 100mila euro. Questo errore è emerso solo in sede di dichiarazione Iva annuale. Considerato che la società controllata aveva plafond disponibile, si chiede se l’errore possa essere sanato con ravvedimento operoso mediante il versamento della sanzione formale ex articolo 7, comma 4 - bis del decreto legislativo 471/1997, senza modificare/integrare la dichiarazione di intento trasmessa.
A. B. – Belluno

Nel caso esposto dal lettore, trova applicazione l’articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 471/1997, in base al quale chi emette fatture non imponibili, in mancanza della dichiarazione d’intento, è punito con la sanzione amministrativa dal 100% al 200% dell’imposta, fermo l’obbligo del pagamento del tributo. La suddetta violazione può essere regolarizzata tramite ravvedimento operoso versando l’Iva, gli interessi e la sanzione minima (100% dell’imposta) ridotta a un ottavo (12,50%), se la regolarizzazione avviene entro il 30 giugno 2020 (termine di presentazione della dichiarazione Iva 2020, per il 2019). L’attuale formulazione del comma 4 bis del citato articolo 7 (in vigore dal 1° gennaio 2020) prevede la stessa sanzione proporzionale per il caso in cui il fornitore abbia emesso la fattura senza aver riscontrato l’avvenuta trasmissione telematica della dichiarazione d’intento. È stata, invece, abrogata la precedente sanzione formale (da 250 a 2.000 euro) prevista per l’emissione della fattura prima della ricezione e del controllo della lettera d’intento.

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