Sanabile con ravvedimento la fattura senza Iva emessa versa la controllata oltre il plafond
Lettera d’intento per 1 milione, fattura per 1,1 milione - Ravvedimento da fare entro il 30 giugno.
Nel caso esposto dal lettore, trova applicazione l’articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 471/1997, in base al quale chi emette fatture non imponibili, in mancanza della dichiarazione d’intento, è punito con la sanzione amministrativa dal 100% al 200% dell’imposta, fermo l’obbligo del pagamento del tributo. La suddetta violazione può essere regolarizzata tramite ravvedimento operoso versando l’Iva, gli interessi e la sanzione minima (100% dell’imposta) ridotta a un ottavo (12,50%), se la regolarizzazione avviene entro il 30 giugno 2020 (termine di presentazione della dichiarazione Iva 2020, per il 2019). L’attuale formulazione del comma 4 bis del citato articolo 7 (in vigore dal 1° gennaio 2020) prevede la stessa sanzione proporzionale per il caso in cui il fornitore abbia emesso la fattura senza aver riscontrato l’avvenuta trasmissione telematica della dichiarazione d’intento. È stata, invece, abrogata la precedente sanzione formale (da 250 a 2.000 euro) prevista per l’emissione della fattura prima della ricezione e del controllo della lettera d’intento.
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