Controlli e liti

Sanatoria degli avvisi bonari, contano le dichiarazioni tardive

Va chiarito se la partita Iva deve risultare attiva dal 2017 per accedere al condono. Le imprese in liquidazione sembrano ammesse alla regolarizzazione

di Dario Deotto e Luigi Lovecchio

Per accedere alla sanatoria degli avvisi bonari occorre essere titolari di una partita Iva attiva alla data del 23 marzo 2021. Non è chiaro però se sia necessario che tale posizione risulti ininterrottamente attiva dal 2017. A stretto rigore, inoltre, dovrebbero essere ammesse alla definizione anche le imprese in liquidazione, non essendovi cause ostative al riguardo. Ai fini del raffronto del volume d’affari 2020 con quello 2019 si dovrebbe tener conto delle dichiarazioni integrative, così come delle dichiarazioni tardive presentate entro 90 giorni dalla scadenza ordinaria. I soggetti che hanno ricevuto le comunicazioni di irregolarità per le dichiarazioni del 2017 nel corso del 2020 sembrano infine esclusi dalla definizione agevolata.

Sono numerosi i dubbi che si affacciano sull’ambito di applicazione della previsione contenuta nell’articolo 5 del Dl 41/2021 (decreto Sostegni). Considerata la tempistica della dichiarazione Iva 2020 (30 aprile) è peraltro difficile ipotizzare che le comunicazioni da condono giungano prima del mese di giugno.

Come anticipato, sono ammessi alla sanatoria le imprese e i lavoratori autonomi che hanno una partita Iva attiva al 23 marzo scorso. Tuttavia, poiché l’unica condizione ulteriore è rappresentata dal fatto che il volume d’affari del 2020 abbia subito un calo maggiore del 30% rispetto al dato del 2019, dovrebbe essere sufficiente che l’attività sia iniziata nel 2019. Non è infatti espressamente stabilito che la partita Iva debba essere presente anche nelle annualità oggetto della definizione agevolata, ovverosia il 2017 e il 2018. L’azzeramento delle sanzioni, si ricorda, riguarda esclusivamente i tributi rivenienti dalla liquidazione delle dichiarazioni riferite a tali periodi d’imposta. Il richiamo all’articolo 54 bis del Dpr 633/1972, contenuto nell’articolo 4 del decreto Sostegni, relativo alla liquidazione delle dichiarazioni Iva, potrebbe d’altra parte indurre alla conclusione opposta.

Sempre sotto il profilo letterale, non sembrano esserci controindicazioni ad ammettere le imprese in liquidazione. D’altro canto, ove così non fosse, risulterebbe discriminatorio distinguere tra i soggetti che hanno adottato il procedimento formale di liquidazione da coloro i quali non lo hanno legittimamente attivato, pur avendo terminato ugualmente l’attività ordinaria (società di persone e imprese individuali).

Un ulteriore punto problematico riguarda le dichiarazioni tardive/integrative. Non vi sarebbero motivi per non tener conto delle risultanze delle dichiarazioni presentate entro i 90 giorni dalla scadenza ordinaria, che si considerano valide a tutti gli effetti. Più complicata si presenta la situazione per le dichiarazioni integrative, a favore o a sfavore del contribuente, che possono essere trasmesse entro i termini di decadenza dell’accertamento. Non si può escludere che la presentazione di tali denunce possa, a seconda dei casi, far venire meno o determinare l’insorgenza dei presupposti applicativi della sanatoria (calo del volume di affari maggiore del 30%). Non è però agevole raccordare l’automatismo della sanatoria con i tempi lunghi delle correzioni del contribuente.

Da ultimo, si evidenzia che parrebbero esclusi dalla procedura agevolata tutti i contribuenti che dovessero aver già ricevuto le comunicazioni di irregolarità nel corso del 2020, ad esempio in presenza di motivi di indifferibilità ed urgenza. Stando alla lettera della legge, questi soggetti non dovrebbero fruire dei benefici in esame, poiché il condono riguarda solo le comunicazioni elaborate e non trasmesse entro la fine del 2020. E tuttavia questa disparità di trattamento appare irragionevole, tenuto conto che, in ipotesi, si tratterebbe di contribuenti che si trovano nella stessa situazione di difficoltà economica.

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