Controlli e liti

Sanatoria in Cassazione, domanda via Pec

di Laura Ambrosi

Per la definizione delle liti in Cassazione possono scomputarsi dalle somme dovute anche gli interessi e le sanzioni già versate a titolo provvisorio e non solo le imposte. È quanto emerge dal provvedimento di approvazione del modello di domanda e dalle relative istruzioni emanati ieri dalle Entrate.

Liti definibili

Sono definibili le controversie pendenti innanzi alla Cassazione per le quali l’Agenzia delle entrate risulti:

a) integralmente soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, di valore non superiore a 100.000 euro, con il pagamento del 5% del valore della lite;

b) soccombente, in tutto o in parte, in uno dei gradi di merito, di valore non superiore a 50.000 euro, con il pagamento del 20% del valore della lite.

Sono escluse dalla definizione le controversie concernenti anche solo in parte le risorse proprie tradizionali, l’Iva riscossa all’importazione e le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato.

La soccombenza va valutata in relazione al singolo atto impugnato. In caso di totale soccombenza del contribuente in entrambi i gradi di giudizio non è prevista la possibilità di definizione.

Controversie pendenti

Si intendono quelle per le quali il ricorso per cassazione è stato notificato alla controparte entro il 16 settembre 2022, purché, alla data della presentazione della domanda, non sia intervenuta sentenza definitiva.

Valore della controversia

Corrisponde all’importo dell’imposta che ha formato oggetto di contestazione in primo grado, al netto degli interessi, delle indennità di mora e delle eventuali sanzioni collegate al tributo, anche se irrogate con separato provvedimento. Per le controversie relative esclusivamente a sanzioni non collegate al tributo, il valore corrisponde alle stesse. Da evidenziare che il valore della lite va determinato con riferimento a ciascun atto introduttivo del giudizio, indipendentemente dai tributi in esso indicati.

Modalità di pagamento

Il versamento deve avvenire, per ciascuna controversia, in un’unica soluzione con modello F24, non essendo ammesso il pagamento rateale.

Dall’importo dovuto vanno scomputate le somme già versate a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio, includendo quindi anche interessi e sanzioni, purché non siano state oggetto di rimborso. Non è prevista la restituzione di somme eccedenti rispetto al dovuto.

Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

Termini

Fino al 16 gennaio 2023 (il 14 gennaio, giorno di scadenza, è sabato), per ciascun singolo atto impugnato, va presentata, domanda tramite Pec, da inviare all’Ufficio controparte nel giudizio di merito., allegando oltre al modello, un documento di identità del firmatario dell’istanza e la quietanza del versamento.

Il diniego va notificato entro 30 giorni dalla presentazione della domanda ed è impugnabile entro 60 giorni dinanzi alla Cassazione.

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