Adempimenti

Sanatoria colf e badanti con reddito esteso ai parenti

Operativa la procedura per i rapporti antecedenti il 19 maggio. Istanze presentabili anche da «comunità stabili»

di Marco Noci

Il rapporto di lavoro subordinato deve essere iniziato prima del 19 maggio 2020 e deve sussistere alla data di invio dell’istanza.

I settori occupazionali interessati dal provvedimento sono:
agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse;

assistenza alla persona per se stessi o per componenti della propria famiglia, ancorché non conviventi, i quali siano affetti da patologie o handicap che ne limitano l’autosufficienza;

lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.

Il contratto di lavoro può essere a tempo determinato o indeterminato.Per quanto concerne il lavoro domestico la possibilità di regolarizzare un rapporto di lavoro è consentita anche ai datori di lavoro “comunità stabili”, senza fini di lucro, che sostituiscono sotto il profilo morale e organizzativo le famiglie di coloro che ne fanno parte, in quanto le prestazioni sono destinate a rispondere alle consuete esigenze di servizi della vita familiare. Perciò la domanda di emersione del lavoro domestico o di cura potrà essere presentata anche da comunità religiose, convivenze militari, casa famiglia, comunità di recupero e/o assistenza disabili, comunità focolari.

All’opposto, tale possibilità è esclusa per i rapporti di lavoro domestico in somministrazione, essendo tale fattispecie disciplinata dalle norme sulla somministrazione di lavoro e non da quelle relative ai rapporti di lavoro domestico stipulato in modo diretto dal datore di lavoro (articoli 2240 e seguenti del Codice civile).

La domanda, da inviare solo dopo aver pagato il contribuito forfettario di 500 euro, deve contenere, tra l’altro, il settore di attività del datore di lavoro, l’orario di lavoro convenuto e il luogo in cui viene effettuata la prestazione di lavoro, nonchè l’impegno del datore di lavoro a pagare il contributo forfettario relativo alle somme dovute a titolo retributivo, contributivo e fiscale, entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del decreto interministeriale.

L’ammissione alla procedura di emersione è condizionata all’attestazione del possesso, da parte del datore di lavoro persona fisica, ente o società, di un reddito imponibile o di un fatturato risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi o dal bilancio di esercizio precedente non inferiore a 30mila euro annui. Per la dichiarazione di emersione di un lavoratore domestico, il reddito imponibile del datore di lavoro, in caso di nucleo familiare composto da un solo soggetto percettore di reddito, non può essere inferiore a 20mila euro annui o 27mila euro annui, in caso di nucleo familiare inteso come famiglia anagrafica composta da più soggetti conviventi.

Il coniuge e i parenti entro il 2° grado concorrono alla determinazione del reddito anche se non conviventi.

Ai fini della valutazione della disponibilità economica, il datore di lavoro può anche certificare un reddito esente da dichiarazione annuale e/o certificazione unica.

I requisiti reddituali esposti qui sopra non si applicano al datore di lavoro che sia affetto da patologie o disabilità le quali ne limitano l’autosufficienza e che presenti domanda per l’emersione di un unico lavoratore addetto alla sua assistenza.

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