Imposte

Sanatoria ricerca e sviluppo, verifica sugli importi non definibili

La procedura consente di rimediare solo agli utilizzi fino al 22 ottobre 2021. Per le compensazioni fuori dalla chiusura agevolata è ammesso il ravvedimento

Il maggior tempo accordato per inviare la domanda di riversamento volontario dei bonus ricerca e sviluppo – il termine è attualmente in scadenza il 31 ottobre – può servire ai contribuenti anche per correggere eventuali importi utilizzati in compensazione e non definibili con la sanatoria.

La procedura di riversamento (articolo 5 del Dl 146/2021) consente di sanare il credito d’imposta maturato – in uno o più periodi – da quello successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino all’annualità in corso al 31 dicembre 2019. Tuttavia, possono essere definiti solamente gli utilizzi dei crediti effettuati fino al 22 ottobre 2021 (data di entrata in vigore del provvedimento).

Come comportarsi, allora, se il soggetto che intende aderire al riversamento ha effettuato delle compensazioni dopo la data limite, con importi che – a seguito dei riconteggi – sono comunque da riversare? Potrebbe anche accadere che alcuni importi “indebiti” non siano ancora stati utilizzati.

Il modello di istanza chiede di suddividere il credito d’imposta originario tra gli utilizzi effettuati fino al 22 ottobre 2021, quelli successivi a tale data e l’importo non ancora utilizzato. A seguito del credito ricalcolato, infatti, le fattispecie configurabili possono essere tre.

Se l’importo indebito è inferiore alle compensazioni eseguite fino al 22 ottobre 2021, con il riversamento il contribuente sana definitivamente la propria situazione.

Se il differenziale tra il credito d’imposta originario e quello ricalcolato è superiore alle compensazioni eseguite entro il 22 ottobre 2021, il programma calcola l’ammontare definibile prendendo a riferimento gli utilizzi effettuati entro tale data, in quanto soltanto questi sono definibili.

In questo caso la trasmissione dell’istanza non conclude le operazioni che il soggetto deve compiere. I contribuenti dovrebbero presentare una dichiarazione integrativa per eliminare la quota parte non più utilizzabile o compensata oltre il termine per la definizione e, in seguito, procedere al ravvedimento dell’importo indebitamente compensato.

Le istruzioni alla compilazione del modello evidenziano come la rideterminazione del credito spettante possa comportare un impatto sul quadro RU della dichiarazione dei redditi per l’anno 2021 non ancora presentata. Di conseguenza, sarà necessario tener conto della variazione apportata al momento della presentazione del modello. In sostanza, seguendo quanto illustrato, non sarà necessario presentare alcuna dichiarazione integrativa, ma potrà essere usato il modello da presentare entro il prossimo 30 novembre per eliminare il credito residuo al 22 ottobre 2021 che, a seguito della definizione, risulta non sussistente.

Se ben si comprende, quindi, si tratta di una precisazione che semplifica l’iter in quanto, in alternativa, sarebbe stato necessario andare a rettificare gli importi partendo dalla dichiarazione relativa al periodo nel quale il credito è maturato e, a catena, tutte le successive.

Se l’importo eccedente al 22 ottobre 2021 non è stato utilizzato, la corretta compilazione del quadro RU del modello Redditi 2022 esaurirà ogni adempimento per il credito non spettante non coperto dalla sanatoria. Altrimenti, sarà necessario utilizzare l’istituto del ravvedimento operoso per riversare l’ammontare compensato e i relativi interessi, oltre alla sanzione ridotta. Ciò, presumibilmente, in concomitanza con la presentazione della istanza di adesione alla sanatoria.

Ricordiamo che la circolare 31/E/2020 ha previsto l’accesso al ravvedimento operoso nel caso di crediti inesistenti.

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