Imposte

Sanificazione e Dpi: prenotazione del bonus al buio

Spese comunicate senza certezze sullo sconto. Bonus adeguamento locali per pochi ma «sicuro»

di Giorgio Gavelli

L’uso dei crediti d’imposta introdotti dai decreti emergenziali – in attesa che decolli il superbonus del 110% – segue percorsi differenziati, a dispetto dell’omogeneità di meccanismi che la previsione all’interno di una unica disposizione (l’articolo 122 del Dl Rilancio) poteva far presagire.

Sono troppe le particolarità di ciascun bonus per consentire modalità di fruizione e trasferimento comuni. Il risultato è un puzzle che non sarà facile gestire per i contribuenti e i loro consulenti, a partire dalla finestra aperta dal 20 luglio per la comunicazione relativa a spese di sanificazione, Dpi e adeguamento locali.

Non sarà raro, infatti, che uno stesso soggetto abbia diritto a più agevolazioni. Pensiamo a chi esercita l’attività in immobili in locazione e ha sostenuto costi rilevanti per la sanificazione. Se poi tale attività è aperta al pubblico e rientra tra quelle riportate in allegato al provvedimento del 10 luglio (come bar e ristoranti) ecco che abbiamo lo strike: tre bonus con tre percorsi applicativi del diversi.

Bonus sanificazione e Dpi

Quello che potrebbe portare maggiori delusioni è il bonus sulle spese di sanificazione e acquisto di Dpi. Per conoscere quanto varrà il tax credit in percentuale sugli oneri sostenuti, infatti, occorre prima inviare la comunicazione delle spese e poi attendere il conteggio dell’Agenzia (entro l’11 settembre) in considerazione delle risorse disponibili.

Per tale motivo, la comunicazione va trasmessa - su modello approvato con provvedimento del 10 luglio scorso - da lunedì 20 luglio, al 7 settembre.

L’utilizzo in F24 (ora privo di codice tributo) potrà partire dal giorno successivo all’emanazione del provvedimento con la percentuale del tax credit, oppure in dichiarazione (modello Redditi 2021).

La cessione prevede una comunicazione a parte, e dal giorno successivo il cessionario potrà compensare il credito o, a sua volta, trasferirlo a terzi (in entrambi i casi entro l’anno) ovvero attendere la dichiarazione.

Bonus adeguamento locali

Per questo credito d’imposta ci sono le istruzioni (circolare 20/E), ma non il codice tributo. Poco male, perché l’utilizzo può avvenire, solo in compensazione, dal 1° gennaio 2021 (e non oltre il 31 dicembre) e, comunque, non prima di aver sostenuto le spese e che sia trascorso un giorno lavorativo dalla ricezione da parte dell’Agenzia della comunicazione , che, in questo caso, è obbligatoria per la fruizione stessa del tax credit.

L’invio può avvenire sino al 30 novembre 2011 – con lo stesso modello del bonus sanificazione e Dpi – senza che sia previsto un meccanismo di riparto delle risorse.

In alternativa all’uso diretto nel modello F24 (e nonostante l’imposizione fiscale dell’importo resti in capo al cedente) è ammessa la cessione (anche parziale) del credito, da perfezionarsi nell’area riservata del sito dell’Agenzia, dove anche il cessionario è chiamato ad accettarla. La segnalazione della cessione del credito può avvenire dal 1° ottobre 2020, oppure, se la comunicazione “di fruizione” è inviata dopo il 30 settembre 2020, dal giorno lavorativo successivo alla ricezione della comunicazione. La compensazione da parte del cessionario avviene nel 2021, dopo questi passaggi.

I due bonus affitti

L’iter più semplice è quello che porta a sfruttare il credito d’imposta “botteghe e negozi” (di cui all’articolo 65 del “cura Italia”) e, ma non simultaneamente per l’unico mese sovrapponibile (marzo), il bonus “locazioni” dell’articolo 28 del Dl Rilancio.

Qui il driver è il pagamento, nel 2020, del canone per i mesi di riferimento, eventualmente “monetizzando” il credito già nei confronti del locatore. Il sistema è già operativo: l’uso diretto in compensazione (modalità più veloce se non si vuole attendere Redditi 2021) ha già il codice tributo (rispettivamente “6914” e “6920”) senza comunicazione preventiva.

La comunicazione (approvata con il provvedimento del 1° luglio scorso) serve solo per perfezionare la cessione, unitamente all’assenso del cessionario: per questo adempimento il semaforo verde si è acceso dal 13 luglio scorso. Il cessionario può, a sua volta, usare il credito acquisito in compensazione (purché entro l’anno) dal giorno lavorativo successivo alla trasmissione della comunicazione di cessione. Il codice tributo è il 6930 per il bonus del “cura Italia” e il 6931 per il tax credit del Dl Rilancio. In alternativa vi è l’utilizzo in dichiarazione (modello Redditi 2021) oppure l’ulteriore cessione. Soluzione quest’ultima che implica un ulteriore “sconto” a favore dell’acquirente e deve avvenire nello stesso anno.

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