Adempimenti

Il tax credit sanificazione si ferma al 15,6% dell’importo comunicato

Il provvedimento delle Entrate stabilisce che il credito spettante si troverà nel cassetto fiscale. Ammesso l’utilizzo in compensazione con F24 ma serve il codice tributo

ADOBESTOCK

di Gianluca Dan

Il provvedimento 11 settembre 2020 prot. n. 302831 del direttore dell’agenzia delle Entrate ha definito la percentuale spettante per la determinazione del credito d’imposta per le spese di sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione individuale da parte dei contribuenti che hanno presentato l’apposita comunicazione entro lo scorso 7 settembre.

La misura del credito effettivamente utilizzabile è pari al 15,6423% dell’ammontare comunicato, percentuale derivante dal rapporto tra il budget messo a disposizione dall’articolo 125 del Dl 34/2020, pari a 200 milioni di euro, e l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta risultante dalle comunicazioni validamente presentate, pari a 1.278.578.142 euro.

In altri termini ciascun beneficiario deve ridurre l’ammontare indicato nella comunicazione al 15,6423 per cento cosicché chi aveva indicato il massimo agevolabile, pari a 60mila euro, otterrà un credito effettivamente spendibile di 9.385,38 euro a fronte di una spesa dichiarata di 100mila euro.

Ciascun beneficiario può verificare l’ammontare spettante nel proprio cassetto fiscale accessibile dall’area riservata del sito delle Entrate.

Il tax credit è utilizzabile direttamente dal beneficiario nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa o può essere compensato con il modello F24 che potrà essere presentato, solo tramite i servizi telematici resi disponibili dalle entrate, dal 14 settembre (giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento). Si attende l’individuazione del relativo codice tributo da indicare nell’F24. In caso di utilizzo in compensazione di importi superiori all’ammontare spettante il modello F24 verrà scartato con conseguente comunicazione al soggetto che l’ha trasmesso.

Dalla stessa data e fino al 31 dicembre 2021 sarà possibile comunicare all’agenzia delle Entrate la cessione, anche parziale, del tax credit ad altri soggetti, inclusi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito. La comunicazione della cessione può essere effettuata esclusivamente dal soggetto cedente con le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’agenzia delle Entrate. Il cessionario, a sua volta, è tenuto a comunicare l’accettazione del credito ceduto utilizzando le stesse funzionalità.

Il cessionario potrà usare il credito d’imposta ricevuto nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui è stata comunicata la cessione o in compensazione con il modello F24, entro il 31 dicembre dell’anno in cui è stata comunicata la cessione. L’eventuale quota di credito d’imposta ceduto non utilizzata dal cessionario non potrà essere utilizzata negli anni successivi, né richiesta a rimborso, oppure ulteriormente ceduta.

I contribuenti dovranno verificare, prima dell’utilizzo, se l’ammontare delle spese preventivate per il mese della sottoscrizione della comunicazione (nella maggior parte dei casi settembre) e fino al 31 dicembre 2020 è stato effettivamente speso in quanto il credito d’imposta spetta nei limiti delle spese effettivamente sostenute (punto 5.5 e 6.1 del provvedimento del 10 luglio 2020).

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