Sanzione da 258 a 2.582 euro per il sostituto d’imposta che non effettua il conguaglio
Il conguaglio per assistenza fiscale non potrà essere effettuato qualora il rapporto di lavoro sia cessato con il dipendente e il modello 730/4 presenti un conguaglio a debito
I sostituti d’imposta sono tenuti ad effettuare i conguagli derivanti dall’assistenza fiscale nei confronti dei propri dipendenti (confronta, articolo 37, comma 4, del decreto legislativo 241/1997). Nell’ipotesi in cui gli stessi si rifiutassero di effettuare tale attività saranno soggetti alla sanzione da 258 euro a 2.582 euro prevista dall’articolo 39, comma 3, dello stesso decreto legislativo. Tuttavia, non potrà essere effettuato il conguaglio per assistenza fiscale qualora il rapporto di lavoro sia cessato con il dipendente e il modello 730/4 presenti un conguaglio a debito. Diversamente, nell’ipotesi in cui si abbia un conguaglio a credito e la cessazione intervenga prima dell’effettuazione o del completamento delle operazioni di conguaglio, l’agenzia delle Entrate, nel paragrafo 9 della circolare 4/E del 2018 ha chiarito che non rientrano tra le ipotesi di diniego all’assistenza fiscale le situazioni in cui il risultato del modello 730-4 è a credito e il rapporto di lavoro è cessato dopo il 1° aprile dello stesso anno. In questo caso, il sostituto di imposta è tenuto ad operare i rimborsi spettanti mediante una corrispondente riduzione delle ritenute relative ai compensi corrisposti agli altri dipendenti con le modalità e i tempi ordinariamente previsti. Per quanto riguarda, invece, le ipotesi di una pluralità di aventi diritto e di incapienza delle ritenute d’acconto e di debiti per imposte da assistenza fiscale, il sostituto d’imposta effettuerà il rimborso dei crediti mensilmente sulla base di una percentuale (uguale per tutti i soggetti assistiti) data dal seguente rapporto:
O al numeratore: l’importo globale delle ritenute da operare nel singolo mese nei confronti di tutti i percipienti (compresi, quindi, quelli non aventi diritto al rimborso in sede di conguaglio);
O al denominatore: l’ammontare complessivo del credito Irpef da rimborsare.
Qualora il sostituto d’imposta non riuscisse a rimborsare l’intero credito di imposta per insufficienza delle ritenute e dei debiti per imposte da assistenza fiscale, lo stesso si asterrà dall’effettuare i rimborsi restanti e comunicherà al contribuente assistito gli importi residui di credito di cui lo stesso ha diritto provvedendo ad indicarli anche nella relativa certificazione unica (modello CU). Detti importi potranno essere fatti valere dal contribuente nella dichiarazione dei redditi successiva, o in caso di esonero dalla presentazione, nella prima dichiarazione utile presentata successivamente.
Si ricorda comunque, per completezza, che si applica anche in questa ipotesi, il principio generale in base al quale il sostituto d’imposta non può utilizzare per il rimborso dei crediti ai dipendenti importi da lui anticipati recuperando poi quanto rimborsato in occasione di successivi versamenti di ritenute.
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