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Sanzione fissa per l’omessa indicazione del credito ricerca e sviluppo nel modello Redditi

La sanzione fissa per omessa indicazione nel quadro RU va da 250 a 2mila euro. Se viene emesso avviso bonario con recupero del credito e sanzione del 30% va presentata istanza di annullamento in autotutela

di Rosanna Acierno

La domanda

L’omessa indicazione del credito d’imposta (ricerca e sviluppo) costituisce, come tante altre, una violazione di natura formale, per la quale si applica la sanzione «per violazioni relative al contenuto e alla documentazione della dichiarazioni» di cui all’articolo 8, comma 1, del Dlgs 471/1997 (da 250 a duemila euro). Si chiede come, ai fini sanzionatori, il mancato esercizio del ravvedimento operoso, può influire sulla determinazione della sanzione e sul diritto all’agevolazione.
I. B. - Udine

L’omessa indicazione nel quadro RU del credito R&S di cui al Dl 145/2013 del modello di dichiarazione relativo al periodo di imposta in cui sono stati realizzati gli investimenti agevolati, nonché nel quadro RU dei modelli di dichiarazione relativi ai periodi di imposta successivi, fino a quello nel corso del quale se ne conclude l’utilizzo, come chiarito dalla stessa agenzia delle Entrate con la circolare 13 del 27 aprile 2017 rappresenta una mera violazione formale che comporta l’irrogazione della sanzione fissa stabilita dall’articolo 8 del Dlgs 471/1997 e variabile da un minimo di 250 euro a un massimo di duemila euro, senza alcun recupero del credito.

Pertanto, in linea di principio, trattandosi di violazione formale, la mancata regolarizzazione spontanea tramite la presentazione della dichiarazione integrativa con l’indicazione del credito R&S dimenticato, dovrebbe comportare soltanto la comminazione della sanzione fissa di cui al citato articolo 8 del Dlgs 471/1997 (peraltro definibile nella misura di 1/3 dell’irrogato ove venisse pagata entro il termine di proposizione del ricorso del relativo atto di contestazione), senza alcun recupero del credito (sempreché il credito R&S esista e la sua omissione non abbia arrecato un pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo e non abbia inciso sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta e sul versamento del tributo).

Tuttavia, è altamente probabile che, a seguito delle liquidazioni automatizzate delle dichiarazioni, in presenza di un credito R&S compensato ma non indicato nel quadro RU, né ravveduto, l’ufficio territoriale dell’agenzia delle Entrate notifichi avvisi bonari di cui all’articolo 36-bis del Dpr 600/1973 e/o all’articolo 54-bis del Dpr 633/1972, con cui recupera il credito e commina la sanzione del 30% per indebita compensazione. In tal caso, occorrerà presentare all'Ufficio un’istanza di annullamento in autotutela della pretesa, dimostrando innanzitutto l’esistenza del credito e poi la comminazione della sanzione del 30%, trattandosi di violazione formale. Qualora poi l’ufficio non dovesse annullare l’atto in autotutela, sarà necessario proporre ricorso avverso il ruolo una volta che sarà notificata la cartella di pagamento per chiedere l’annullamento della pretesa, dimostrando l’esistenza del credito e, conseguentemente, l’illegittimità della sanzione del 30% in luogo di quella fissa stabilita dall'articolo 8 del Dlgs 471/1997.

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