Sanzione giornaliera di 100 euro per l’omessa trasmissione dei corrispettivi telematici
Credito d’imposta
Qualora la omessa trasmissione telematica dei corrispettivi sia stata preceduta dalla memorizzazione degli stessi e non abbia inciso sulla corretta quantificazione dell’Iva nelle liquidazioni periodiche, la regolarizzazione è effettuata con il versamento- mediante modello F24- della sanzione fissa di euro 100 per ogni trasmissione giornaliera omessa (articolo 11, comma 2-quinquies, decreto legislativo 471 del 1997). Non verificandosi tali condizioni, l’omessa memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi comporta, oltre al versamento dell’Iva con gli interessi legali dello 0,01 per cento, in ragione d’anno, dal verificarsi dell’omissione (coincidente con il decorso di 12 giorni dalla effettuazione dell’operazione) a quello del versamento, la corresponsione della sanzione del 90 per cento dell’Iva corrispondente a ciascun corrispettivo non documentato, con un minimo di 500 euro (articolo 6, comma 2 bis e 4, decreto 471 citato). Sanzione riducibile, per ravvedimento,ad un nono o ad un ottavo (articolo 13, comma 1,lettera a-bis) e lettera b), del decreto 472 del 1997) se la violazione viene rispettivamente regolarizzata entro 90 giorni dalla data di omissione o entro il termine per la presentazione della dichiarazione. In alternativa, potrà attendersi il provvedimento di irrogazione per usufruire - se preventivamente calcolato più favorevole - dell’applicazione d’ufficio del cumulo giuridico (articolo 12, comma 2, decreto 472 citato).
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