Diritto

Sanzioni irrogate dagli uffici del Registro unico

Rispondono rappresentanti legali e membri dell’organo amministrativo

di Gabriele sepio

La legge delinea un impianto sanzionatorio amministrativo applicabile in caso di violazioni delle norme del Cts nei confronti di legali rappresentanti o amministratori degli enti.

A livello operativo, le sanzioni saranno irrogate dagli uffici del Registro unico, nei confronti di una platea di enti che varia a seconda del tipo di violazione e di chi la commette, distinguendo tra Ets, ivi inclusi gli enti che assumono tale qualifica nel periodo transitorio, ovvero Onlus, organizzazioni di volontariato (Odv), associazioni di promozione sociale (Aps), e quelli che resteranno fuori dall’istituendo Registro unico nazionale del terzo settore (Runts).

Nel primo caso, gli amministratori degli Ets rispondono, oltreché quando assuma rilievo la loro responsabilità in ragione dell’incarico sociale, anche per il mancato rispetto di prerogative specifiche previste nel Codice (articoli 91 e 83 Cts). Si pensi, ad esempio, ai casi di violazione del divieto distribuzione indiretta di utili (con sanzione da 5mila a 20mila euro), all’indebita devoluzione del patrimonio senza previa autorizzazione degli uffici Runts (sanzione da mille a 5mila euro) o alla mancata comunicazione della perdita della natura non commerciale da parte dell’ente (sanzione da 500 a 5mila euro). In questo caso, a risponderne non sono tutti i membri dei direttivi dell’Ets, ma solo i rappresentanti legali e i membri dell’organo amministrativo e al ricorrere di precise ipotesi. Perché possa profilarsi la responsabilità occorre che i soggetti abbiano commesso o almeno concorso a commettere la violazione.

Nello stesso senso, si pone la previsione sugli oneri di deposito di tutti gli atti presso la piattaforma del Runts. Il mancato deposito dei documenti richiesti fa scattare l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria nell’importo massimo di 1.032 euro (articolo 2630 del Codice civile). Con una formulazione che, in base al tenore letterale del decreto Runts, sembrerebbe si applichi in via eventuale (articolo 20, comma 7 Dm 106/20).

A queste previsioni che, con l’avvio del Runts, riguarderanno tutti gli enti ivi iscritti, si aggiungono poi le sanzioni previste per coloro che ne restano fuori e che indebitamente fruiscono di agevolazioni riservate agli Ets. Nella specie l’ipotesi riguarda chi utilizza abusivamente l’indicazione di “ente del Terzo settore” o quella di Odv o Aps. In tal caso sono previste multe da 2.500 a 10mila euro. Gli importi vengono raddoppiati se l’illegittimo utilizzo è volto a ottenere denaro o altre utilità da terzi. Si pensi a un ente iscritto in uno dei registri esistenti e che non adeguando lo statuto non risulterà iscritto al Runts.

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