Adempimenti

Sanzioni multiple per l'intermediario in caso di errori o ritardi

immagine non disponibile

di Matteo Balzanelli

Gli intermediari che non dovessero provvedere alla presentazione del modello Unico 2014 e Irap 2014 entro il termine del 30 settembre sono soggetti a sanzioni amministrative e, potenzialmente, a provvedimenti di revoca dell'abilitazione alla trasmissione telematica. In caso di pluralità di inadempimenti troverà applicazione l'istituto del cumulo giuridico. Resta in ogni caso ferma la responsabilità del contribuente per la sanzione di omessa dichiarazione.

L'art. 7-bis del decreto legislativo 241/97 prevede una sanzione amministrativa da 516 a 5.165 euro per gli intermediari che omettono di inviare, ovvero inviano in ritardo, le dichiarazioni Ires, Irpef, Irap, Iva e sostituti d'imposta, qualora l'incarico sia stato conferito tempestivamente dal contribuente. L'agenzia delle Entrate (circolare 11/08) ha affermato che, qualora l'intermediario accetti l'incarico di trasmissione dopo la scadenza, non si applicano sanzioni se l'invio avviene entro un mese dall'accettazione. Viene inoltre chiarito che in caso di trasmissione da parte di studi associati l'eventuale sanzione viene comminata in capo al professionista abilitato.

È stata esclusa l'applicazione di sanzioni anche nel caso di trasmissioni effettuate oltre i termini a causa delle difficoltà di connessione telematica o di messa a punto delle procedure informatiche: questa esclusione ha trovato applicazione in alcuni comunicati "ad hoc" dell'Agenzia, con i quali è stato esplicitamente previsto il differimento del termine per malfunzionamenti che rendevano impossibile l'accesso ad Entratel.

È prevista, invece, la revoca dell'abilitazione (articolo 3, comma 4, del Dpr 322/98 e articolo 8, comma 1 del Dm 31/98) quando nello svolgimento dell'attività di trasmissione delle dichiarazioni vengono commesse gravi e ripetute irregolarità, ovvero in presenza di provvedimenti di sospensione irrogati dall'ordine di appartenenza.

Può infine accadere che l'invio tardivo, o l'omissione, si manifesti attraverso un unico file contenente più dichiarazioni o una molteplicità di files contenenti ciascuno una o più dichiarazioni. Circa l'istituto del cumulo giuridico sono due le questioni controverse:
• si applica l'art. 12 del Dlgs n. 472/97 o l'art. 8 della legge n. 689/81?
• si applicano tante sanzioni quanti sono i files o un'unica sanzione?
Si ritiene che la forma di cumulo applicabile in questi casi sia quella dettata dal Dlgs 472/97: le violazioni in oggetto possono essere inquadrate tra quelle formali che incidono sull'attività di controllo. Conseguentemente si dovrebbe applicare un'unica sanzione (da 516 a 5.164 euro), aumentata da un quarto a un doppio, sia nel caso di unico file con più dichiarazioni che di più files. In tal senso anche parte della giurisprudenza (una tra tutte la sentenza Ctr Aosta 23/13). È di diverso avviso, invece, l'agenzia delle Entrate e parte della giurisprudenza: in caso di unico file contenente più dichiarazioni vengono comminate tante sanzioni quanti sono i modelli con applicazione del cumulo ex legge n. 689/81 ( risoluzione delle Entrate 105/04), mentre in caso di più file contenenti più dichiarazioni vengono comminate tante sanzioni quanti sono i files, ciascuna con applicazione del cumulo ex legge n. 689/81 delle sanzioni riferibili alle dichiarazioni (circolare 52/07).

L'intermediario potrà comunque beneficiare dell'istituto della mediazione e del ravvedimento operoso. Secondo le Entrate (circolare 52/07) il ravvedimento è esperibile entro 90 giorni dal termine di presentazione delle dichiarazioni (anziché entro un anno), anche se tale posizione pare discutibile.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©